Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2994 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2994 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 5800-2013 proposto da:
LEONARDELLI SRL

013874780225,

in persona del suo

legale rappresentante signor LEONARDELLI GIUSEPPE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2015
2134

MONICA CARLIN giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ SPA già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA

1

Data pubblicazione: 16/02/2016

(RAS SPA), società conferitaria del LLOYD ADRIATICO
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BOSCHETTO
68, presso lo studio dell’avvocato ROSA PIRRONGELLI,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1193/2012 del TRIBUNALE di
TRIESTE, depositata il 21/11/2012, R.G.N. 2160/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato PAOLO STELLA RICHTER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

in calce al controricorso;

R.G.N. 5800/13
Udienza del 3 novembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2010 la società Allianz s.p.a. (o/im, RAS s.p.a., e prima ancora Lloyd •
Adriatico s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Allianz”) chiese ed ottenne
dal Giudice di pace di Trieste un decreto ingiuntivo nei confronti della
società Leonardelli s.n.c. (in seguito, Leonardelli s.r.I.; d’ora innanzi, per

2. A fondamento del ricorso monitorio la Allianz dedusse che la Leonardelli
era morosa nel pagamento del premio dovutole in virtù del contratto di
assicurazione n. 708593480, decorrente dal 1.3.2007 e di durata decennale,
con rateizzazione annuale del premio, in scadenza il 28 aprile di ogni anno.

3.

La Leonardelli si oppose al decreto, assumendo che, avendo essa

esercitato legittimamente il diritto di recesso in data 27.2.2009, il contratto
si era sciolto e il premio non era più dovuto.
Soggiunse, in particolare, l’opponente che la facoltà per l’assicurato di
recedere unilateralmente e senza oneri dai contratti di assicurazione
pluriennali era stata introdotta dall’art. 5, comma 4, d.l. 31.1.2007 n. 7
(convertito nella I. 2.4.2007 n. 40), e di tale facoltà essa aveva inteso
avvalersi.

4. Con sentenza 19.4.2011 n. 326 il Giudice di pace di Trieste rigettò
l’opposizione.
La sentenza venne appellata dalla soccombente.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza 21.11.2012 n. 1193, rigettò il gravame.
Osservò il Tribunale che la facoltà per l’assicurato di recedere
unilateralmente dalle polizze pluriennali, prevista dal d.l. 7/07, era stata
limitata dalla legge di conversione (I. 40/07), la quale consentì tale recesso
solo a condizione che il contratto fosse in vigore da tre anni, condizione non
ricorrente nel caso di specie.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Leonardelli,
sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.

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brevità, “la Leonardelli”).

R.G.N. 5800/13
Udienza del 3 novembre 2015

Ha resistito con controricorso la Allianz.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.

5 d.l. 31.1.2007 n. 7; 15 I. 23.8.1988 n. 400.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al
caso di specie la regola – introdotta dalla legge n. 40/07 – secondo cui il
recesso ad nutum dell’assicurato dalle polizze pluriennali è consentito,
quando il contratto sia stato stipulato prima del 3.4.2007, solo a condizione
che la polizza fosse “stata in vita” (così, atecnicamente, la lettera della
legge) per tre anni.
Sostiene il ricorrente che questa affermazione sarebbe erronea, perché il
Tribunale ha applicato le norme introdotte dalla I. 40/07 (di conversione del
d.l. 7/07) ad una “disdetta già formalizzata alla data di entrata in vigore
della legge” (così il ricorso, p. 15, primo rigo).

1.2. Il motivo è manifestamente infondato, per la erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il ricorrente.
La ricorrente, infatti accomuna la legge regolatrice del contratto con la legge
regolatrice del recesso, e mostra di ritenere che un contratto stipulato nella
vigenza del decreto 7/07 resti soggetto alle regole di recesso ivi previste, a
nulla rilevando che in prosieguo di tempo tali regole vengano modificate.
Così non è.
La disciplina legale dei contratti non costituisce un blocco granitico da
applicare integralmente, od integralmente disapplicare.
Nulla vieta al legislatore di intervenire con disposizioni che incidano solo su
singoli aspetti del contratto, senza riformarne integralmente la disciplina. Gli
esempi in tal senso potrebbero essere sterminati: ad esempio,
l’introduzione d’un limite massimo di esposizione del fideiussore; ovvero la
modifica dell’art. 1815 c.c. in tema di mutuo, od ancora l’introduzione del
divieto di rinnovo automatico delle polizze assicurative della r.c.a..

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rt

360, n. 3, c.p.c.. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1899 c.c.;

R.G.N. 5800/13
Udienza del 3.novembre 2015

La disciplina legale dei contratti, dunque, non si “cristallizza” affatto al
momento della loro stipula, e l’introduzione di nuove regole sul recesso si
applica ai recessi compiuti dopo la sua entrata in vigore, quale che fosse la
legge vigente al momento della stipula del contratto.
Nel caso di specie, il contratto di assicurazione di cui si discorre ha avuto

Alla data di recesso, pertanto, era ormai in vigore da ben ventidue mesi il
precetto introdotto dalla legge 40/07, di conversione del di. 7/07, secondo
cui le norme sul recesso ad nutum dell’assicurato, introdotte dal decreto
7/07, si applicano anche ai contratti stipulati prima del 3.4.2007, ma “a
condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre
anni”.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall’art.
54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che
la polizza in discussione venne stipulata il 1.3.2007 (e quindi non avesse tre
anni di vigenza al momento della disdetta).
Sostiene che la polizza di cui si discorre era stata stipulata sin dal 28.4.2006,
e in data 1.3.2007 sarebbe stata soltanto “sostituita” con altro contratto, di
contenuto pressoché identico. Dunque il termine triennale doveva farsi
decorrere dal 28.4.2006.

2.2. Il motivo è inammissibile.
La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo
1’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo
dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma,
hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione
solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge

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effetto dal 1°.3.2007, mentre il recesso è avvenuto il 27.2.2009.

R.G.N. 5800/13
Udienza del 3 novembre’2015

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra

incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,
Rv. 629830).
Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che
“l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso
esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico
rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
astrattamente rilevanti”.
Nel caso di specie, col secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la
valutazione con la quale il giudice di merito ha ritenuto che il contratto
stipulato a marzo del 2007 fosse un nuovo contratto, e non una mera
modifica d’un contratto precedente. Si tratta dunque, per un verso, d’una
censura che investe una tipica valutazione di fatto; e per altro verso d’una
censura che non si fonda su un alcun “omesso esame di fatti decisivi”,
secondo le indicazioni delle Sezioni Unite sopra riassunte.

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Anche col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall’art.
54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di considerare il
seguente fatto decisivo: che la Leonardelli recedé da tre diverse polizze
stipulate con la Allianz, ma quest’ultima solo per una di esse ritenne
inefficace il recesso. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, d’una condotta
“contraddittoria” dalla quale – questo parrebbe il senso della censura – il

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affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente

R.G.N. 5800/13
Udienza del 3 novembre 2015

Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusione che anche il recesso dalla
polizza 708593480/73 doveva ritenersi valido ed efficace.

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
A prescindere, infatti, dal rilievo che la circostanza dedotta dalla ricorrente è

impugnata, quel che più rileva è che la condotta extraprocessuale delle parti
può costituire un elemento di interpretazione del contratto, ma non della
legge. Sicché è giuridicamente irrilevante, al fine di valutare la disciplina
legale del recesso applicabile ad un contratto di assicurazione, che
l’assicuratore abbia prima del giudizio contestato una soltanto tra le plurime
dichiarazioni di recesso pervenutegli.

4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c..
Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c..
Si deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la
competenza per territorio del Giudice di pace dì Trieste. Competente
all’emissione del decreto ingiuntivo doveva invece ritenersi il Giudice di pace
di Pergine Valsugana (sede della Leonardelli) ovvero quello di Trento (sede
dell’agenzia della Allianz ove venne stipulata la polizza).

4.2. Il motivo è manifestamente infondato. L’obbligo di pagare il premio va
infatti adempiuto al domicilio del creditore, se le parti non concordano un
luogo diverso. Nel caso di specie, non è in discussione che Trieste sia il
luogo ove ha sede la Allianz.
La circostanza, poi, che il contratto prevedesse la facoltà di pagamento del
premio presso l’agenzia ove venne stipulato il contratto ha semplicemente
aggiunto un ulteriore luogo di adempimento a quello generale previsto
dall’art. 1182 c.c.. Né la Leonardelli ha validamente censurato la sentenza

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stata esaminata a p. 6 ultimo rigo, e 7, primo rigo, della sentenza

R.G.N. 5800/13
Udienza del 3 novembre 2015

d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto prevedesse al
riguardo una facoltà, e non un obbligo.

5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza

360, n. 3, c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 91 c.p.c..
Nell’illustrazione del motivo sono contenute in realtà due censure.
Con la prima si lamenta che il Tribunale nulla abbia deciso sul motivo
d’impugnazione col quale la Leonardelli lamentava l’erroneità della sentenza
di primo grado, nella parte in cui l’aveva condannata alla rifusione delle
spese di lite.
Con la seconda censura si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente
compensato per metà le spese di secondo grado, sul presupposto della
“opinabilità” delle questioni trattate.
Tale presupposto, deduce la ricorrente, avrebbe dovuto in realtà indurre il
Tribunale a compensare le spese lite (tanto di primo che di secondo grado)
per intero, e non per la metà.

5.2. Nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia il motivo è infondato:
infatti il Tribunale, dichiarando di voler compensare le spese solo
“relativamente al presente grado di giudizio”

ha implicitamente, ma

chiaramente, rigettato il motivo di gravame concernente la regolazione delle
spese di primo grado.

5.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è parimenti
infondato. La scelta di compensare o meno, ovvero compensare in tutto o in
parte, le spese di lite è infatti riservata alla discrezionalità del giudice di
merito, ed è insindacabile in questa sede.

6. Le spese.

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impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.

R.G.N. 5800/13
Udienza del 3 novembre 2015

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) condanna Leonardelli s.r.l. alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro
1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese
forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Leonardelli s.r.l. di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 3 novembre 2015.

(-) rigetta il ricorso;

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