Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2994 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, via P. L. da

Palestrina n. 63, presso l’avv. Contaldi Gianluca, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avv.ti Giuseppe Piva e Valerio Ficari,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 7/25/07, depositata il 2 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’avv. Romano Ricci (per delega) per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale ha dichiarato di concordare

con la relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 7/25/07, depositata il 2 marzo 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto il diritto di B. M., professore universitario, avvocato e commercialista, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice a quo ha rilevato che, in base agli atti del giudizio di primo grado (“documentazione allegata al ricorso di 1^ grado, ovvero i modelli di pagamento dell’IRAP negli anni in contestazione, dati esposti nelle controdeduzioni di primo grado dell’amministrazione finanziaria), gli unici elementi di organizzazione fossero i compensi a terzi; ed ha ritenuto che l’esistenza esclusivamente di una collaborazione, senza la comprovata esistenza anche di beni strumentali, non sia tale da configurare una organizzazione, in quanto, a suo avviso, “mentre organizzare vuol dire in se’ come minimo coordinare beni strumentali tra di loro, oppure beni e persone, la collaborazione implica solo una attivita’ al servizio di un’altra, senza che quest’ultima debba coordinare alcunche’.

Resiste con controricorso il contribuente.

2. L’eccezione preliminare di giudicato interno sull’assenza di organizzazione, sollevata dal controricorrente, appare infondata.

L’Ufficio, infatti, nel ricorso in appello ha, fra l’altro, dedotto che nel caso di specie siamo in presenza di un professionista che dichiara, negli anni in trattazione, beni strumentali, quote d’ammortamento, compensi corrisposti a terzi, canoni di locazione, spese relative ad immobili, consumi e spese che, se pur minimi, denotano pur sempre un’attivita’ in qualche modo organizzata: sembra, pertanto, che con cio’ l’appellante abbia devoluto al giudice superiore l’accertamento della sussistenza di autonoma organizzazione, negata dal primo giudice.

3. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’erroneita’ della sopra riportata ratio decidendi della sentenza impugnata (secondo la quale, come detto, si ha organizzazione solo nel caso di presenza di piu’ beni strumentali o di beni strumentali e persone, per cui la sola esistenza di una collaborazione e’ insufficiente a tal fine), appare manifestamente fondato, in virtu’ del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di IRAP, il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007, e successive numerosissime conformi).

4. Il secondo e il terzo motivo, con i quali rispettivamente si denuncia la violazione del principio dell’onere della prova e l’insufficienza della motivazione circa la sussistenza dell’autonoma organizzazione, appaiono invece manifestamente infondati, poiche’ il giudice a quo non ha affatto negato che l’onere della prova dell’assenza del presupposto impositivo spetti al contribuente che agisce in rimborso, bensi’ ha accertato, sulla base del complesso delle risultanze processuali, la sola esistenza di compensi a terzi per una – non meglio specificata – attivita’ di collaborazione.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo e manifesta infondatezza degli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello affinche’ accerti, in relazione al riportato principio di diritto, natura e caratteristiche della accertata collaborazione.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso e rigettati il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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