Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2994 del 08/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 08/02/2021), n.2994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13011-2018 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO VENERI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
ricorso successivo
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente successivo –
contro
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO VENERI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2324/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 27/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO
che:
1 M.N. impugnava l’avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate per una ripresa fiscale Irpef, Iva e Irap, anno di imposta 2011, a seguito di accertamenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al ricorrente e ai suoi familiari.
2. La Commissione Provinciale di Pistoia accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il reddito imponibile per l’applicazione della deduzione di costi riconosciuti dalla stesso Ufficio.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente e la Commissione Regionale della Toscana accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il reddito per l’anno 2011 nella misura pari a 5/12 di quanto accertato.
4 La sentenza veniva fatto oggetto di ricorso per Cassazione da parte del contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. In data 27/1/2020 è pervenuta istanza dell’Avvocato dello Stato di estinzione del giudizio per essersi il contribuente avvalso della procedura di definizione della controversia del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto. In allegato alla richiesta vi è nota dell’Agenzia delle Direzione Provinciale di Pistoia che conferma che il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 ed ha provveduto al pagamento perfezionando in tal modo la procedura.
1.1 Alla luce di tale circostanza va, quindi dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere.
2. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
P.Q.M.
La Corte;
dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021