Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2994 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/02/2020), n.2994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1419-2019 proposto da:

S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

DELLA GIUSTINIANA, 68, presso lo studio dell’avvocato GIANNI

CECCARELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

M.A., MA.AN., quali eredi di So.An.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIA RUGGERI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.; D.A.S., SO.BA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3735/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma ha definito la causa di divisione ereditaria derivante dalla morte So.Gi., deceduto ab intestato, lasciando eredi il coniuge in seconde nozze S.M.R. e le figlie So.An. e So.Ba..

La corte d’appello, correggendo la ripartizione operata dal tribunale, ha riconosciuto, in favore del coniuge superstite, il diritto di abitazione sull’immobile oggetto della domanda, trattandosi della casa adibita a residenza familiare, detraendo il valore del diritto dalla massa da dividere. Quindi ha attribuito l’immobile alla S., liquidando il conguaglio sul valore del bene al netto del diritto del coniuge. Ha inoltre liquidato in favore dell’assegnatario i costi per la sanatoria del villino (già sostenuti) e i costi per la sanatoria delle pertinenze, per l’importo determinato dal consulente tecnico.

Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dell’avv. D.A.S., difensore della S. nella prima fase del giudizio dinanzi al tribunale (intervento volta a far valere il proprio diritto alla distrazione delle spese in caso di esito vittorioso del gravame).

Per la cassazione della sentenza S.M.R. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Ma.An. e M.A. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale.

So.Ba. e D.A.S. sono rimasti intimati.

La causa è stata fissata per l’adunanza camerale presso la sesta sezione civile della Corte di Cassazione a seguito di proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo ricorso principale, assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 14.

La corte di merito ha ipotizzato la sanatoria delle pertinenze del villino (box, cantina e grotta) senza che fosse stato neanche iniziato l’iter della pratica.

La corte di merito avrebbe dovuto fare applicazione del principio che vieta la divisione di immobili abusivi.

Il secondo motivo censura la sentenza nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite, che sono state interamente compensate.

L’unico motivo del ricorso incidentale censura la sentenza nella parte in cui ha detratto in anticipo della massa i diritti del coniuge ex art. 540 c.c., comma 2. Tale modo di procedere aveva comportato la liquidazione, in favore delle figlie, di un valore inferiore rispetto alla quota di riserva delle stesse figlie, in palese violazione dell’art. 540 c.c., comma 2.

Il collegio rileva che innanzitutto non vi è prova della notificazione del ricorso nei confronti di So.Ba., per cui occorre assegnare alla ricorrente termine per produrre la prova della stessa notificazione o per provvedere alla sua rinnovazione.

Il collegio, inoltre, rileva che non ricorre l’evidenza decisoria in relazione al fatto che, nella specie, il carattere abusivo non riguarda l’intera cosa da dividere, ma le sole pertinenze, il che pont, per ciò solo, pone l’esigenza di una considerazione del motivo alla luce dei principi stabiliti recentemente dalle Sezioni Unite con le sentenza n. 25021 del 2019 e n. 8230 del 2019. Il che a sua volta richiede che sia acquisito il fascicolo della causa di merito, al fine dell’esame di atti rilevanti del medesimo e in particolare della consulenza tecnica. L’esito del ricorso principale potrebbe giustificare l’esame del ricorso incidentale, con il quale è espressamente denunciata la soluzione fatta propria dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4847 del 2013 sul modo di applicazione dell’art. 540 c.c., comma 2, nella successione legittima.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente, con ordine alla ricorrente di produrre la prova della notificazione del ricorso nei confronti di So.Ba. o, in alternativa, a provvedere alla sua rinnovazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Dispone che sia acquisito il fascicolo del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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