Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2994 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2994 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 6593-2016 proposto da:
DE FONZIO PAPI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GAIO MARIO 13, preo lo t- ult_lio delravyocato S AVERI( )
COSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
CECCONI ELEONORA, CONDOMINIO CENTRO
RESIDENZIALE PRATO DELLA SIGNORA ROMA;

– intimati avverso la sentenza n. 769/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

Data pubblicazione: 07/02/2018

Rilevato che:
nel 1998 Daniela De Fonzio Papi convenne dinanzi al Tribunale di
Roma (all’esito d’un giudizio possessorio iniziato l’anno prima)
Eleonora Cecconi ed il Condominio denominato “Centro Residenziale
Prato della Signora”, del fabbricato sito in Roma, chiedendone la

infiltrazioni d’acqua ascritte a responsabilità dei convenuti, ed
all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
con sentenza n. 7186 del 2009 il Tribunale di Roma dichiarò cessata la
materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna
all’esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause delle infiltrazioni; e
rigettò la domanda di danni;
la sentenza venne appellata da Daniela De Fonzio Papi in via
principale, e da Eleonora Cecconi in via incidentale;
la Corte d’appello di Roma con sentenza 3.2.2015 n. 769, per quanto in
questa sede ancora rileva, rigettò il gravame proposto da Daniela De
Fonzio Papi, ritenendo non adeguatamente dimostrata l’esistenza di

C,”!

danni alla
alla mobilia ed alle suppellettili cederti-te ell’appartamento di
Daniela De Fonzio Papi;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Daniela De
Fonziofapi con ricorso fondato su un solo motivo;
nessuno degli intimati si è difeso;

Rilevato che:
con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c., la violazione degli artt. 1226 c.c.; 112, 115, 132, 362 c.p.c.;
nell’epigrafe del motivo si richiama, senza ulteriori indicazioni, anche
l’art. “360, n. 5, c.p.c.”;
il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene due censure;

Ric. 2016 n. 06593 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di

con una prima censura la ricorrente sostiene che la Corte d’appello
avrebbe errato nel rigettare la sua domanda di risarcimento del danno
da “diminuito godimento del bene” durante il tempo nel quale il suo
appartamento fu interessato da infiltrazioni; sostiene che nel
procedimento possessorio svoltosi prima del giudizio ordinario, era

“la sussistenza di una diminuzione del bene (sic) locato” (così il ricorso, p. 5),
e che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare questo atto
processuale;
la censura è manifestamente inammissibile;
il motivo di appello vòlto ad ottenere la condanna degli appellati al
risarcimento del danno da mancato godimento dell’immobile venne
ritenuto dalla Corte d’appello inammissibile, perché il rigetto della
relativa domanda era stato fondato dal Tribunale su due rationes

decidendi (tardività ed infondatezza), una soltanto delle quali era stata
impugnata (p. 3 della sentenza d’appello);
questo giudizio di inammissibilità del gravame, giusto o sbagliato che
fosse, non è stato impugnato dall’odierna ricorrente, la quale nella
presente sede si è limitata a discutere dell’esistenza o meno della prova
del danno da mancato godimento dell’immobile, senza in alcun modo
censurare il giudizio di inammissibilità del relativo motivo di appello;
con una seconda censura la ricorrente lamenta che la Corte d’appello
avrebbe errato nel ritenere non provata la sussistenza del danno alla
mobilia ed alle suppellettili; sostiene che le deposizioni testimoniali
raccolte su questo punto erano chiare, e che la Corte d’appello
erroneamente le ha ritenute generiche;
il motivo è inammissibile, dal momento che con esso si censura la
valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito;

Ric. 2016 n. 06593 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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stato nominato un consulente tecnico d’ufficio il quale aveva accertato

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti
intimate;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Daniela De
Fonzio Papi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2017.

Il Presidente

(Adelaide Amendola)

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dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

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