Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2994 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA BALDUINA 44, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTI MARIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARINO SALVATORE, MARINO

VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio degli avvocati RUTA GIORGIO e

ASSUMMA MARIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’INTERNO, A.S.L. n.

(OMISSIS) di

CHIERI, MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4395/2006 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 02/09/2006 R.G.N. 1983/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO per delega ASSUMMA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice monocratico di Torino dichiarava inammissibile la domanda proposta da N.D. nei confronti dei Ministeri in epigrafe, dell’INPDAP, ASL (OMISSIS) ed Agenzie delle Entrate, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo di cui alla L. n. 206 del 2004, artt. 11 e 12.

Il predetto giudice, premesso che l’invocato L. n. 206 del 2004, art. 11 presupponeva l’avvenuto accertamento dell’invalidita’ e della dipendenza di questa da atti di terrorismo e l’inizio del procedimento ivi previsto nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della richiamata legge, riteneva inammissibile la domanda perche’ difettava il preventivo accertamento dell’invalidita’ ed il procedimento era stato iniziato oltre i sei mesi dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004.

Avverso tale sentenza il N., a norma della L. n. 206 del 2004, art. 12, u.c. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste l’INPDAP con controricorso.

Le altre parti intimate non svolgono attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 11 formula ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 11 inibisce l’azione della vittima di terrorismo, laddove, precedentemente alla entrata in vigore della legge, non sono gia’ state accertate con atti definitivi in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, comprese le consulenze tecniche, le perizie giudiziarie e le certificazioni sanitarie, la dipendenza dell’invalidita’ da fatti di terrorismo e il suo grado.

Dica altresi’ se in tal caso la vittima del terrorismo e’ soggetta alla decadenza semestrale prevista dalla norma. Risponda la Corte che l’art. 11 non inibisce in tal caso l’azione, e non si applica il termine di decadenza semestrale”.

La censura e’ infondata.

Occorre, ai fini dello scrutinio del motivo in esame, prendere le mosse dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 la quale, dopo aver stabilito i vari benefici spettanti alle vittime del terrorismo, prevede agli artt. 11 e 12 uno speciale procedimento diretto all’ottenimento di tali benefici nel caso in cui risulti gia’ accertata con atti definitivi la dipendenza dell’invalidita’ ed il suo grado o della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Il richiamato art. 11, infatti, sancisce che “Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia’ state accertate con atti definitivi la dipendenza dell’invalidita’ e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, e’ instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all’impugnazione di cui all’art. 12, comma 2.

Il successivo art. 12, inoltre, stabilisce che tale procedimento, per il quale e’ competente il Tribunale della residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, deve svolgersi in una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa e’ assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. La sentenza emessa a conclusione di siffatto procedimento, e’ poi, a norma del richiamato art. 12, comma 2 ricorribile esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicita’ della motivazione.

Emerge dalla esegesi di tali disposizioni che il legislatore del 2004 ha previsto una speciale procedura per il riconoscimento dei benefici di cui trattasi, caratterizzata da estrema concentrazione ed impugnabilita’ della relativa sentenza solo in cassazione, con esclusivo riferimento a quelle ipotesi in cui la dipendenza della invalidita’ o morte era gia’ stata accertata con provvedimento definitivo, in difetto del quale non e’ compatibile un procedimento che si debba esaurire nell’arco di una o due udienze nelle quali si deve procedere anche all’accertamento della predetta dipendenza.

La previsione del termine di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore della legge, entro il quale il procedimento deve essere instaurato conferma ulteriormente che si tratta di un procedimento del tutto peculiare finalizzato al riconoscimento dei benefici in relazione a quelle situazioni per le quali era gia’ stata accertata in via definitiva la dipendenza della invalidita’ o della morte come dipendente da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Tanto comporta che negli altri casi non rimane che la normale azione ordinaria.

Pertanto e’ corretta in diritto la sentenza impugnata nella quale il giudice del merito ha dichiarato inammissibile la domanda giudiziale azionata L. 3 agosto 2004, n. 206, ex artt. 11 e 12 non risultando accertata con atto definitivo la dipendenza dell’invalidita’ e il suo grado da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice ed essendo la relativa istanza presentata dopo il decorso del termine di sei mesi dall’entrata in vigore della stessa L. 3 agosto 2004, n. 206.

Il ricorso di conseguenza va respinto.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono nei confronti della parte costituita la soccombenza.

Nulla deve disporsi nei confronti delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente liquidate in Euro 21,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre accessori di legge. Nulla per le parti rimaste intimate.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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