Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2994 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 03/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28185/2015 proposto da:

S.E., A.K., in qualità di soci e legali

rappresentanti della società Mektrin Motors Snc di A. e

S.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI

48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 733/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 9/03/2015, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 9 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto da Mektrin Motors snc di A.K. e S.E. avverso la sentenza n. 15/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza che aveva respinto il ricorso di detta società contro l’avviso di accertamento IVA, IRAP 2007. In particolare in limine la CTR rigettava l’istanza di rinvio per riunione/trattazione congiunta dell’ appello de quo con quelli proposti dai soci della appellante avverso analoghe decisioni di primo grado per gli accertamenti IRPEF derivanti dall’atto impositivo in oggetto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare alla discussione della causa.

Risulta in rito pregiudizialmente assorbente il primo motivo di impugnazione con il quale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la Mektrin Motors snc ha censurato la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, art. 5 (T.U.I.R.).

E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi. (Nella specie, la S.C., nell’annullare la sentenza impugnata, ha escluso la possibilità di disporre la riunione dei procedimenti, attesa l’assenza di un “simultaneus processus” nei gradi di merito, posto che la causa riguardante la pretesa azionata nei confronti della società era stata decisa in appello oltre due anni prima rispetto a quella relativa al socio), (tra le molte, da ultimo, Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451).

La sentenza non si è uniformata a questo principio, addirittura respingendo l’istanza di riunione degli appelli proposti rispettivamente dalla società e dai soci, dunque merita cassazione.

Restano assorbite le ulteriori doglianze.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice di primo grado, con equitativa compensazione delle spese del processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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