Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29939 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6087/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Bassan Maria;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 3375/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.A. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 6 dicembre 2018 con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale tribunale che, in conformità alla decisione della competente commissione territoriale, ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un “atto di costituzione” depositato al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’unico mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2000, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n, 286 del 1998, art. 8.05, comma 6, anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

Il ricorso è inammissibile giacchè l’unico motivo spiegato non coglie e non attacca la ratio decidendi posta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata.

Ha difatti osservato la Corte di Venezia che la domanda di protezione umanitaria giustificata con il radicamento del richiedente in Italia non può essere accolta a fronte della non credibilità del racconto del richiedente in ordine alle ragioni di allontanamento dal paese di provenienza, giacchè ciò preclude la valutazione comparativa tra la situazione conseguita in Italia e quella al quale lo stesso richiedente rimarrebbe esposto ove facesse ritorno in detto paese.

Ebbene, tale ratio decidendi non è in alcun modo attinta dal motivo di ricorso.

Peraltro il ricorrente:

-) sostiene che la Corte d’appello non avrebbe valutato la situazione degenerata del tessuto sociopolitico della (OMISSIS), il che non è, dal momento che la sentenza impugnata si è soffermata sulle condizioni di quel paese, citando le fonti, dalla pagina 11 alla pagina 17;

-) sostiene di aver diritto alla protezione umanitaria in ragione della sua integrazione sociale in Italia, ma omette totalmente di spiegare in che cosa tale integrazione consisterebbe, visto che egli stesso ha per contro riferito di non lavorare e di aver svolto in passato soltanto lavori saltuari.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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