Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29939 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29939 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI
ORD INANZA
sul ricorso n. 9823-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis,
– ricorrente contro
ACQUAROLA GIACOMA ANTONIETTA;
Data pubblicazione: 13/12/2017
- intimata –
avverso la sentenza n. 256/2014 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il
04/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
Rilevato che:
la sentenza del Tribunale di Vasto, la cui impugnazione è stata dichiarata
inammissibile in appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ha riconosciuto a
Giacoma Antonietta Acquarola – assunta con una successione di contratti a
termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai
dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad unico motivo;
la lavoratrice è rimasta intimata;
é stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto in data 18 ottobre 2017, ha dichiarato di rinunciare
al ricorso.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va comunicata o notificata alle parti
costituite, determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione,
che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese; nella specie, essendo la
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del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di
estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a nonna del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,