Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29939 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29939 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORD INANZA
sul ricorso n. 9823-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis,
– ricorrente contro
ACQUAROLA GIACOMA ANTONIETTA;

Data pubblicazione: 13/12/2017

- intimata –

avverso la sentenza n. 256/2014 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il
04/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

Rilevato che:
la sentenza del Tribunale di Vasto, la cui impugnazione è stata dichiarata
inammissibile in appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ha riconosciuto a
Giacoma Antonietta Acquarola – assunta con una successione di contratti a
termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai
dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad unico motivo;
la lavoratrice è rimasta intimata;
é stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto in data 18 ottobre 2017, ha dichiarato di rinunciare
al ricorso.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va comunicata o notificata alle parti
costituite, determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione,
che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese; nella specie, essendo la

2

del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di
estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto

mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a nonna del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA