Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29938 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5445/2019 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di cassazione, difeso dall’avvocato Bassan Maria;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3256/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.B. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 27 novembre 2018 con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, violazione e falsa applicazione di legge del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non credibile la narrazione del richiedente secondo un ragionamento, a suo dire, superficiale e che non aveva tenuto conto di quanto dichiarato anche in sede giudiziale.

Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, ovvero in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis protezione speciale o in casi speciali ex D.L. n. 113 del 2018 e successive modifiche, in caso di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato, per mancata valutazione della situazione del paese di origine del richiedente, (OMISSIS), ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

RITENUTO CHE:

Il ricorso è inammissibile.

E’ inammissibile il primo motivo, totalmente versato in fatto, giacchè volto a ribaltare il motivato giudizio di merito svolto dalla Corte d’appello nel valutare non credibile la narrazione del richiedente, il quale aveva sostenuto di essere fuggito dalla (OMISSIS) per timore della polizia e dei membri dell'(OMISSIS), gruppo utilizzato per compiere atti violenti e intimidire i partiti di opposizione, resosi responsabile di una aggressione nei suoi confronti.

Ha ritenuto la corte territoriale:

-) che il suo allontanamento dalla (OMISSIS) non potesse essere posta in relazione con la asserita aggressione subita giacchè successivo di circa due mesi;

-) che il richiedente non era stato in grado di esibire alcuna documentazione concernente la grave aggressione subita, nonostante la sua famiglia risiedesse ancora in loco e fosse dunque in grado di procurarsi articoli di stampa o atti di un’indagine penale;

-) che il richiedente non aveva saputo fornire alcun chiarimento sull’attività politica svolta;

-) che non era plausibile che la polizia perseguitasse aderenti ad un partito, quale quello in cui il richiedente aveva sostenuto di militare, che era all’epoca al governo;

-) che il richiedente non era stato neppure in grado di spiegare come fosse venuto a conoscenza dell’esistenza di un’indagine a suo carico per omicidio.

Motivazione ampiamente eccedente la soglia del minimo costituzionale, come tale insindacabile in questa sede.

Il secondo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha dedicato numerose pagine, con la debita citazione delle fonti, alla situazione del paese di provenienza, escludendo la ricorrenza di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): sì che la censura volta a sostenere che la ricostruzione operata dalla Corte d’appello non troverebbe fondamento alcuno è totalmente priva di corrispondenza al reale contenuto della decisione.

Dopodichè il motivo si risolve in una disamina delle condizioni esistenti in (OMISSIS), totalmente prive di ogni individualizzazione e, cioè, di riferimento di dette condizioni alla situazione di personale vulnerabilità del richiedente.

Nella parte finale del ricorso si invoca inoltre l’autorità di Cass. numero 4455 del 2018: ma la censura non si misura con la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, ratio decidendi che si compendia in ciò, che il riconoscimento della protezione umanitaria in ragione del radicamento del richiedente in Italia, il quale, se ritornasse nel suo paese di origine, si troverebbe esposto a patire una compromissione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali, non può avere ingresso quando lo stesso richiedente non sia credibile, perchè la valutazione di non credibilità paralizza la possibilità di effettuare il giudizio comparativo tra la situazione raggiunta in Italia e quella cui l’interessato sarebbe esposto nel far ritorno al paese di provenienza.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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