Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29938 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R.A.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato

ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI giusta

procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1862/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

4/05/09, depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del resistente che insiste per

il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. M.A.M. appellava, nei confronti dell’Inps, la sentenza con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato la sua domanda diretta a conseguire la pensione di inabilità civile o in subordine l’assegno di invalidità. L’impugnazione era dichiarata improcedibile dalla Corte d’appello di Bari in quanto era mancata la notificazione del relativo ricorso prima dell’udienza di discussione, anche se una notificazione era intervenuta successivamente, entro il termine di cui alla autorizzazione concessa all’udienza della stessa Corte sulla base dell’orientamento seguito in materia prima dell’innovativa sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 20604/2008.

2. La M. propone ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. e vizi di motivazione. Deduce che nella specie non ricorreva l’ipotesi presa in considerazione dal revirement della Corte di cassazione, di notificazione omessa o inesistente, poichè nella specie la parte aveva provveduto alla notificazione dell’atto di appello a mezzo posta e all’udienza aveva chiesto cautelativamente termine per una nuova notifica, in quanto non era ancora pervenuta la cartolina attestante la consegna dell’atto.

D’altra parte la questione della prova della ricezione della prima notifica doveva ritenersi superata a seguito della concessione del nuovo termine.

3. L’Inps ha depositato procura difensiva. La ricorrente ha depositato memoria.

4. Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione al fatto che la parte ha ragionevolmente confidato nell’interpretazione della disciplina sulla notificazione del ricorso in appello nel rito di lavoro risultante da giurisprudenza consolidata, affermatasi in base a pronunce della stessa Cassazione a sezioni unite. Infatti il ricorso in appello è stato depositato nel marzo 2006 e l’udienza di discussione – in cui è stato fissato un nuovo termine per la notifica di tale ricorso, rispettato dalla parte – ha avuto luogo nel febbraio del 2007.

Trova quindi applicazione il principio recentemente enunciato da questa Corte a sezioni unite, secondo cui il valore del giusto processo impone che, quando interviene un non prevedibile mutamento di interpretazione di norme processuali, sia esclusa l’operatività di preclusioni o decadenze derivanti dalla norma nella portata di cui all’innovativa interpretazione, nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (Cass. S.U. 15144/2011).

5. Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (la stessa Corte in diversa composizione), affinchè il giudizio possa avere ulteriore corso, con l’esame del ricorso in appello.

Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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