Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29938 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29938 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 9733-2015 proposto da:
CUPITO’ ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIO NATALE, SERVELLO
GAETANO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 1298/2014 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata 1’08/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:

accolto la domanda proposta da Eleonora Cupitò – assunta con una
successione di contratti a termine per incarichi di supplenza su “organico di
diritto” per un periodo non superiore a trentasei mesi -, volta: a) alla
declaratoria di illegittimità dei contratti in questione e alla condanna del
Ministero alla corresponsione alla lavoratrice di posta risarcitoria; b) al
riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai
dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la lavoratrice, affidato a
due motivi;
il Ministero ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Eleonora Cupitò – denunciando violazione della clausola 5, punto 1,
dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999,
allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio 28 giugno 1999, dell’art. 2,
punto 1, direttiva 1999/70/CE, dell’art. 5, comma 4-bis del d.lgs. 6 settembre
2001, n. 368, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la declaratoria di legittimità della

2

la sentenza impugnata ha riformato la decisione del primo giudice, che aveva

reiterazione dei contratti a termine, assumendo che la reiterazione in questione
non era giustificata da ragioni oggettive;
inoltre – denunciando violazione della clausola 4, punti 1 e 4, dell’allegato alla
direttiva 99/70/CE, dell’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – assume che i rapporti di lavoro a tempo

speciale di settore, onde non sussistono ragioni obiettive determinanti un
trattamento differente, rispetto ai dipendenti in servizio a tempo
indeterminato, con riguardo al riconoscimento della progressione economica
legata all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la prima censura è infondata, poiché la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto rinvenibile in Cass. n. 22552/2016, ove è affermato che “In
tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della 1.
n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della
direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la
reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11,
della detta legge prima dell’entrata in vigore della 1. n. 107 del 2015,
rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di
cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che
rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che
abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale
previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400
del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni”;
la seconda è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio
di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016,

3

determinato del settore scolastico non sono assoggettati ad una normativa

con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo
quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale

tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
il ricorso, su tale ultimo profilo, deve essere accolto e la sentenza cassata con
rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che si conformerà al principio
di diritto da ultimo enunciato e statuirà sulle spese anche del giudizio di
legittimità.
PQM
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Il Presidente
etro Curzio
/1 -2_

prevista per i dipendenti a tempo indetetminato dai c.c.n.l. succedutisi nel

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA