Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29938 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29938 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso n. 9733-2015 proposto da:
CUPITO’ ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIO NATALE, SERVELLO
GAETANO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope
– controricorrente –
Data pubblicazione: 13/12/2017
avverso la sentenza n. 1298/2014 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata 1’08/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
accolto la domanda proposta da Eleonora Cupitò – assunta con una
successione di contratti a termine per incarichi di supplenza su “organico di
diritto” per un periodo non superiore a trentasei mesi -, volta: a) alla
declaratoria di illegittimità dei contratti in questione e alla condanna del
Ministero alla corresponsione alla lavoratrice di posta risarcitoria; b) al
riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai
dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la lavoratrice, affidato a
due motivi;
il Ministero ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Eleonora Cupitò – denunciando violazione della clausola 5, punto 1,
dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999,
allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio 28 giugno 1999, dell’art. 2,
punto 1, direttiva 1999/70/CE, dell’art. 5, comma 4-bis del d.lgs. 6 settembre
2001, n. 368, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la declaratoria di legittimità della
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la sentenza impugnata ha riformato la decisione del primo giudice, che aveva
reiterazione dei contratti a termine, assumendo che la reiterazione in questione
non era giustificata da ragioni oggettive;
inoltre – denunciando violazione della clausola 4, punti 1 e 4, dell’allegato alla
direttiva 99/70/CE, dell’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – assume che i rapporti di lavoro a tempo
speciale di settore, onde non sussistono ragioni obiettive determinanti un
trattamento differente, rispetto ai dipendenti in servizio a tempo
indeterminato, con riguardo al riconoscimento della progressione economica
legata all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la prima censura è infondata, poiché la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto rinvenibile in Cass. n. 22552/2016, ove è affermato che “In
tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della 1.
n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della
direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la
reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11,
della detta legge prima dell’entrata in vigore della 1. n. 107 del 2015,
rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di
cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che
rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che
abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale
previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400
del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni”;
la seconda è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio
di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016,
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determinato del settore scolastico non sono assoggettati ad una normativa
con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo
quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
il ricorso, su tale ultimo profilo, deve essere accolto e la sentenza cassata con
rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che si conformerà al principio
di diritto da ultimo enunciato e statuirà sulle spese anche del giudizio di
legittimità.
PQM
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Il Presidente
etro Curzio
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prevista per i dipendenti a tempo indetetminato dai c.c.n.l. succedutisi nel