Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29937 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PARISI

Isabella, rappresentata e difesa dagli avvocati STENDARDO GIOVANNI,

PRAGLIOLA ORIANA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

CONSERVATORIO di MUSICA LUCIO CAMPIANI DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

5.3.09, depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. L’attuale parte ricorrente, S.A., dipendente del Ministero dell’istruzione, adiva il giudice del lavoro al fine di far valere il suo diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del suo passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

La Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda.

2. La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 ma la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.

3. Il lavoratore ricorre per cassazione con unico articolato motivo.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca resiste con controricorso.

4. Il ricorso per cassazione, articolato in due motivi e deducendo violazione di atti normativi e di contratti collettivi, nonchè vizi di motivazione, ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede di merito.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in relazione alle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, Sezione lavoro, dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione a cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio:

In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento.

Sulla base di un ulteriore ampio esame, le stesse conclusioni sono state ribadite di recente, in sede di esame di numerosi ricorsi, dalla Sezione lavoro, che ha conclusivamente osservato che il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 ccnl del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del ccnl 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo. (cfr. le sentenze deliberate a seguito dell’udienza del 7 luglio 2011, quali la n. 16213/2011 e la n. 20665/2011).

Le spese del giudizio sono regolate secondo il criterio legale della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del giudizio in Euro duemila/00, oltre le spese vive prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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