Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29937 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29937 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 4053-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

– ricorrente contro
LONGO ANTONIO;

– intimato avverso la sentenza n. 83/2014 del TRIBUNALE di AVEZZANO, emessa il
18/03/2014;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza del Tribunale di Avezzano, la cui impugnazione è stata dichiarata
inammissibile in appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ha riconosciuto

diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo
indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base
all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente
condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze
retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
il lavoratore è rimasto intimato;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione della Direttiva
1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi
allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 6 e 10
del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dell’art. 9, comma 18, d.l. 13 maggio 2011,
n. 70, come convertito dall’art. 1, comma 2, della 1. 12 luglio 2011, n. 106,
dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del cali comparto scuola del 29
novembre 2007, nonché degli artt. 24 e 25 del coli 2002-2005 e dell’art. 26 del
ccn1 2006-2009 comparto scuola, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

2

ad Antonio Longo – assunto con una successione di contratti a termine – il

- ha censurato la statuizione di accertamento della lamentata discriminazione
nel trattamento retributivo, inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori
titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguente al
meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti
corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti

normativa speciale, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale
dettata dal d.lgs. n. 368/2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive
determinanti un trattamento differente con riguardo alla progressione
economica legata all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, essendo la controparte rimasta
intimata;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,

3

di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una

mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)

PQM
rigetta il ricorso; nulla per le spese.

non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA