Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29937 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29937 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso n. 4053-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
LONGO ANTONIO;
– intimato avverso la sentenza n. 83/2014 del TRIBUNALE di AVEZZANO, emessa il
18/03/2014;
Data pubblicazione: 13/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza del Tribunale di Avezzano, la cui impugnazione è stata dichiarata
inammissibile in appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ha riconosciuto
diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo
indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base
all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente
condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze
retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
il lavoratore è rimasto intimato;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione della Direttiva
1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi
allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 6 e 10
del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dell’art. 9, comma 18, d.l. 13 maggio 2011,
n. 70, come convertito dall’art. 1, comma 2, della 1. 12 luglio 2011, n. 106,
dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del cali comparto scuola del 29
novembre 2007, nonché degli artt. 24 e 25 del coli 2002-2005 e dell’art. 26 del
ccn1 2006-2009 comparto scuola, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
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ad Antonio Longo – assunto con una successione di contratti a termine – il
- ha censurato la statuizione di accertamento della lamentata discriminazione
nel trattamento retributivo, inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori
titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguente al
meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti
corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti
normativa speciale, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale
dettata dal d.lgs. n. 368/2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive
determinanti un trattamento differente con riguardo alla progressione
economica legata all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, essendo la controparte rimasta
intimata;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
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di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)
PQM
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della