Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29936 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8964/2019 proposto da:

A.N., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Guerrini Edy, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Bologna- Sezione Forlì-Cesena;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2442/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato il diniego di protezione internazionale e umanitaria da parte del Tribunale di Bologna nei confronti del cittadino (OMISSIS) A.N., nato nel villaggio di (OMISSIS) (nel distretto di (OMISSIS), regione del (OMISSIS)) il (OMISSIS), il quale aveva dichiarato: di provenire da una famiglia povera che viveva in un villaggio povero del (OMISSIS); di essersi trasferito a (OMISSIS) nel 2009 per trovare lavoro; che il giorno 3 luglio 2012, mentre lavorava come muratore e stava spostando una pesante impalcatura, aveva accidentalmente causato la morte di un passante; che, dopo aver informato dell’accaduto il proprietario dello stabile, era scappato, rifugiandosi per tre giorni a casa di una zia che viveva a (OMISSIS), dove aveva appreso che i familiari del defunto (una famiglia potente e benestante) lo avevano cercato a casa dei suoi genitori col dichiarato intento di ucciderlo; che, su consiglio del padre, era perciò fuggito in Libia, dove era rimasto per tre anni, prima di imbarcarsi per l’Italia, dove era arrivato il 14 ottobre 2015; che egli in Patria “non potrebbe fare affidamento sulle autorità locali perchè collocato nella parte bassa della società”.

2. Avverso la decisione di secondo grado il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

2.1. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso, mentre l’altra parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con il primo motivo – rubricato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla credibilità delle dichiarazioni del A.N.” – si deduce la nullità della motivazione, in quanto meramente apparente, poichè la Corte d’appello, pur dando atto che in (OMISSIS) l’omicidio volontario è punito con la pena di morte, si è limitata a rilevare che la legislazione prevede anche la “possibilità” di un accordo di tipo risarcitorio, sempre che il giudice accetti il perdono dei familiari della vittima; ma, appunto, di mera possibilità si tratta.

3.1. Il secondo mezzo denunzia “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e comma 5, con contestuale vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità del ricorrente ed omessa attivazione dei doveri informativi officiosi”, poichè la Corte territoriale non avrebbe fatto applicazione dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e si sarebbe limitata a fare un generico riferimento al rapporto EASO del 2015, trascurando la concreta possibilità per il ricorrente, una volta rimpatriato, di essere sottoposto a procedimento penale per la morte del passante da lui cagionata; inoltre, dal rapporto EASO 2017 emergerebbe una situazione di particolare gravità nella regione (OMISSIS)a del (OMISSIS), sicchè il ricorrente correrebbe comunque seri rischi per la sua incolumità.

3.2. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 nonchè la “contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, nell’ipoteso di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a)”, poichè la Corte d’appello, “pur ipotizzando di ritenere credibili i fatti narrati, attesta di non ravvisare gli estremi del danno grave alla persona”, nell’assunto che il ricorrente “non rischia di subire la pena di morte, ma, al massimo (e nella peggiore delle ipotesi) di dover risarcire il danno ai familiari della persona morta”.

3.3. Il quarto mezzo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), relativamente al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, che erroneamente la Corte territoriale ha fondato (anche) sul rilievo che “il lungo tempo trascorso dal fatto (…) induce a ritenere che i parenti della vittima abbiano desistito dai loro propositi di vendetta”, mentre doveva fare riferimento (solo) alla situazione di conflitto armato interno o internazionale, nel caso di specie esclusa, nonostante la presenza di attacchi terroristici riportati dal rapporto Amnesty International del 2015/2016 e, sia pure in minor misura, del 2017/2018.

3.4. Con il quinto motivo ci si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata concessione della protezione umanitaria in favore del ricorrente, che sarebbe invece riconoscibile proprio per la sua condizione di “pericolo attuale, minaccia personale e grave danno (…) a causa della possibilità di essere sottoposto a procedimento penale e giungere ad una sentenza di condanna alla pena di morte”, o comunque di “subire, una volta in patria, minacce di morte e violenze fisiche”, tenendo conto anche delle “presumibili e potenziali gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in questi anni in (OMISSIS)”, ai fini del giudizio di valutazione comparativa tra le sue condizioni di vita nel paese d’origine e l’integrazione raggiunta in Italia (dove lavora come “lavapiatti” con contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovabile).

4. I primi due motivi – che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati, con assorbimento delle ulteriori censure veicolate dai restanti tre motivi, che, per come formulati, presuppongono l’esito positivo dei primi.

5. La motivazione della Corte d’appello in punto di credibilità si articola nei seguenti passaggi: i) “il racconto del richiedente asilo appare essere incoerente e non plausibile non tanto in forza delle (parzialmente) contrastanti versioni fornite dapprima in sede amministrativa e quindi durante il procedimento giudiziario, ma, soprattutto, perchè appare non circostanziato ed è in contrasto sulle informazioni generali sul paese di origine”; ii) dal racconto risulta che i parenti della vittima avrebbero preteso come vendetta la morte del richiedente asilo senza avanzare alcuna richiesta di risarcimento del danno”; iii) tale rilievo “contrasta con la legislazione (OMISSIS)a, secondo la quale anche in caso di omicidio volontario (per il quale è prevista la pena di morte), viene ammessa la composizione”, nel senso che “i famigliari delle vittime possono trovare una accordo extra-giudiziario con gli assassini, di solito per una compensazione in denaro (diya)”; iv) in tal caso, “i parenti della vittima di norma devono comparire in tribunale per testimoniare di aver concesso il perdono in nome di Dio”, dopo di che “è la corte a decidere se accettare il perdono, ma i giudici seguono generalmente a decisione della famiglia (fonte, il sito internet dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino)”; v) “riesce, quindi, inspiegabile, per come è stata narrata, sia la condotta dell’appellante, sia e soprattutto quella dei parenti della vittima”.

6. Una siffatta motivazione appare assolutamente inadeguata, non solo perchè non rispettosa dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ma anche perchè talmente illogica da risultare apparente, o comunque logicamente incomprensibile.

7. Invero, in tema di valutazione della credibilità del ricorrente nei giudizi di protezione internazionale, questa Corte ha più volte affermato, tra l’altro, che: i) “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto” (Cass. 14674/2020; conf. Cass. 10908/2020, 11925/2019, 26921/2017, 24064/2013, 16202/2012); ii) la suddetta valutazione deve essere anche argomentata dal giudice del merito “in modo idoneo a rivelare la relativa “ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice, cosicchè il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale” (Cass. 13944/2020); iii) quanto al richiedente, egli “è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva”, sempre che questo sia stato però “condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. 6936/2020, 15794/2019, 19716/2018); iv) una volta assolto da parte del richiedente l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, si rende operativo “il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali”, sostanziandosi nel “potere-dovere di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione” (Cass. 11096/2019, 19716/2018, 17069/2018); v) spetta altresì al giudice della protezione internazionale “il compito di colmare le lacune informative, avendo egli l’obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta – soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le indicazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – e verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, ove astrattamente sussumibile nelle tipologie tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione” (Cass. 17576/2017, 14998/2015, 7333/2015).

7.1. In sintesi, può dirsi che la valutazione di credibilità, pur integrando un apprezzamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per assoluta mancanza, apparenza o perplessità della motivazione (Cass. 13578/2020), ovvero nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. 11925/2019), deve essere comunque effettuata secondo i criteri normativamente previsti, restando altrimenti censurabile in sede di legittimità anche per violazione delle relative disposizioni di legge (Cass. 14674/2020).

7.2. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, a un controllo di coerenza – intrinseca (con riguardo al racconto) ed estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – e ad una verifica di plausibilità (con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni) della vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019), stabilendo tra l’altro che, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: (…) c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; (…) e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

8. Nel caso di specie, a fronte delle dettagliate allegazioni del ricorrente – di cui la stessa Corte d’appello dà atto – lo scrutinio sulla sua credibilità si riduce irragionevolmente al rilievo che la condotta dei parenti della vittima sarebbe “inspiegabile”, per il solo fatto che essi intendano vendicarsi, nonostante il sistema giudiziario contempli la “possibilità” che il giudice accetti la loro decisione di perdonare l’omicida – altrimenti soggetto alla pena di morte – a fronte di un risarcimento pecuniario (che, peraltro, nella specie sarebbe ostacolato anche dalle condizioni di povertà in cui versano il ricorrente e la sua famiglia di origine).

8.1. Il mancato rispetto dei parametri normativi e l’illogicità della ratio sottesa alla motivazione sulla non credibilità del racconto giustificano dunque l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e la conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinchè si proceda a nuova valutazione, secondo i principi e criteri sopra indicati, con effetti anche sugli ulteriori tre motivi, rimasti assorbiti poichè incentrati sugli stessi fatti ritenuti non credibili dal giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti tre, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA