Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29936 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25996-2018 proposto da:

AIR ONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO SANTORI;

– ricorrente –

Contro

T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

PAOLO PERUCCO, ANDREA BORDONE, FERDINANDO FELICE PERONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 25 pubblicata il 6.3.2018, la Corte d’appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (Ord. n. 2158 del 2017), in accoglimento dell’appello di T.T. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto concluso dalla predetta con Air One s.p.a. il 21.12.2007, ha dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrisponderle l’indennità, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata da Air One s.p.a. in base all’art. 937 c.n. sul rilievo della imprescrittibilità dell’azione di nullità parziale esercitata dalla ricorrente (con ricorso introduttivo in primo grado del marzo 2011) e della applicabilità della citata disposizione unicamente ai diritti di credito nascenti dal contratto di lavoro;

3. ha ritenuto che il contratto concluso tra le parti non contenesse idonea specificazione della causale giustificativa dell’apposizione del termine;

4. avverso tale pronuncia Air One s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso T.T.;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso Air One s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 4, comma 2, dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1362 c.c. e ss. e art. 1325 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto per mancanza di specificità della causale giustificativa;

7. ha sostenuto come il testo contrattuale contenesse indicazione sufficientemente dettagliata della causale (assunzione correlata “all’incremento straordinario di voli cagionato dall’attività di continuità territoriale sulla Sardegna e su Trapani operata dalla compagnia Air One. Le attività di cui sopra determinano un anomalo incremento dell’organico stabile e sono per loro natura non suscettibili di consolidamento”) consistente nella necessità organizzativa legata all’avvio temporaneo di nuove rotte aeree; e come la Corte territoriale, nel richiedere l’indicazione della consistenza numerica e percentuale dell’incremento del fabbisogno di personale avesse confuso la legittimità formale della causale con l’accertamento della sussistenza in concreto della stessa;

8. con il secondo motivo di ricorso Air One s.p.a. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 937 c.n. per avere ritenuto inapplicabile il termine di prescrizione previsto dalla citata disposizione ai diritti derivanti dalla illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro;

9. sul primo motivo di ricorso occorre richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 10033 del 2010; n. 15002 del 2012; n. 208 del 2015; n. 20201 del 2017; n. 20113 del 2017; n. 840 del 2019) secondo cui: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (cfr. Cass. n. 20604 del 2012). In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare;

10. quanto alla specificità della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine si è precisato che essa sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile l’esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di lavoro l’onere di formalizzare la temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione (Cass. n. 208 del 2015) e spettando al giudice di valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate nel contratto ai fini dell’assunzione a termine; pertanto il riferimento ad una intensificazione dell’attività, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l’indicazione delle mansioni rilevanti, dell’ambito territoriale e del periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione;

11. tale principio è stato già enunciato da questa Corte in riferimento a clausole di analogo tenore contenute nel contratto di somministrazione a termine, come “picchi di produzione” (Cass. n. 15076 del 2016) e “punte di intensa attività” (così Cass. n. 2521 del 2012; Cass. n. 8120 del 2013; Cass. n. 21001 del 2014) ed è applicabile anche per il contratto di lavoro subordinato a termine (da ultimo Cass. n. 5379 del 2018); è stato infatti chiarito che il giudice del merito nella verifica di specificità, oggetto del suo apprezzamento, può utilizzare tutti i dati risultanti dal contratto, dovendo anche valutare se il riferimento ad “una intensificazione della attività” accompagnato da altri dati di conoscenza “consent(a) la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e del rapporto di causalità con la assunzione” (cfr. in motivazione: Cass. nn. 6944 e 24842 del 2018);

12. deve rilevarsi che questa Corte ha esaminato in distinti procedimenti contratti a termine conclusi da Air One s.p.a. ed aventi causali analoghe a quelle oggetto del presente procedimento, giungendo a conclusioni non tutte sovrapponibili;

13. in particolare, la sentenza n. 9671/2019 ha affermato: “nella specie, il giudice del gravame correttamente ha ritenuto non connotata da specificità, nei sensi voluti dal legislatore, la causale di cui al primo contratto (in sintesi, per incremento straordinario dei voli cagionato dall’appalto temporaneo delle rotte da e per la Sardegna e dall’incremento dovuto all’attività di start up delle linee Verona Lampedusa Fiumicino… e al conseguente anomalo incremento dell’organico stabile), perchè nessuna indicazione era stata fornita a conferma del fatto che l’ampliamento de quo fosse riconducibile effettivamente all’incremento delle rotte menzionate nella causale, nè in ordine all’entità dell’organico aziendale nel periodo di riferimento, nonchè al fabbisogno aggiuntivo di personale generato dall’incremento dei voli menzionati”;

14. in altra pronuncia n. 10235/19 questa Corte, nel respingere il ricorso di Air One s.p.a., premesso “che i termini erano stati apposti ai contratti per ragioni di “incremento straordinario di voli cagionato dall’attività di start up della linea Fiumicino Nizza, Genova Napoli, Pisa Palermo” (primo contratto 1/5/2005 – 30/9/2005); “per inserimento straordinario di voli cagionato dall’attività di continuità territoriale sulla Sardegna e su Trapani e dall’attività di start up delle linee Linate Napoli e Linate Catania” (secondo contratto 1/1/200630/6/2006), “per incremento straordinario di voli per inserimento straordinario di voli cagionato dall’attività di continuità territoriale sulla Sardegna e su Trapani” (terzo, quarto e quinto contratto nel periodo 1/9/2006-31/12/2008)”, ha ritenuto conforme ai principi di diritto la decisione d’appello che aveva definito le suddette “causali adeguatamente specifiche, temporanee (anche con riferimento al servizio di continuità territoriale che è effettuato sulla base di convenzioni di durata prestabilita, dal rinnovo aleatorio) e conformi all’impiego effettivo del lavoratore” e contenenti “adeguata specificazione delle esigenze produttive che la società è destinata a risolvere mediante l’assunzione di personale con contratto a termine”;

15. in altre pronunce (Cass., n. 10714/19 e 10715/19) è stato respinto il ricorso di Air One s.p.a. in quanto implicante un riesame del giudizio di valutazione delle prove dandosi atto che “Con riferimento alla causale di cui al primo contratto (“incremento straordinario dei voli cagionato dall’acquisizione di voli da e per la Sardegna che determinano una contingente necessità di integrazione dell’organico stabile”), infatti, rilevava la Corte che nessuna indicazione era stata fornita in ordine all’entità dell’organico aziendale nel periodo di riferimento, nonchè al fabbisogno aggiuntivo di personale generato dall’incremento di voli menzionato nelle allegazioni istruttorie; “sicchè dalle prove così offerte, sarebbe risultato impossibile desumere il collegamento causale fra l’incremento di voli e l’assunzione dell’odierna appellante a tempo determinato”;

16. le sentenze di legittimità finora esaminate e, in modo specifico la n. 9671/19 e la n. 10235/19, pur richiamando i medesimi principi diritto enunciati nei precedenti di legittimità, sono giunte a forme di applicazione di tali principi non del tutto coerenti e non sovrapponibili, sicchè si impone, sul punto, un intervento di ulteriore chiarificazione;

17. per tali ragioni, ritenuto che non sussistano i presupposti per la decisione in camera di consiglio, si rimette la presente controversia alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nelle adunanza camerali del 10 settembre 2019 e del 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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