Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29936 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29936 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 1038-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

– ricorrente contro
ULERI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIA LAURA SOLINAS;

– controrícorrente –

n’A

‘)

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 184/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata 1’08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:

riconosciuto a Daniela Uleri – assunta con una successione di contratti a
termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai
dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
la lavoratrice ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 6
settembre 2001 n. 368, dell’art. 9, comma 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come
convertito con modificazioni dalla 1. 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4 della 1. 3
maggio 1999, n. 124, dell’art. 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dell’art. 53 1.
n. 312 del 1980, delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEE
stipulato il 18 marzo 1999 e recepito con Direttiva 1999/70/CE, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la statuizione di accertamento
della lamentata discriminazione nel trattamento retributivo, inferiore rispetto a

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la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva

quello riservato ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione
tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di
servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore
scolastico sono assoggettati ad una noiniativa speciale, sicché agli stessi non si

sussisterebbero ragioni obiettive determinanti un trattamento differente con
riguardo alla progressione economica legata all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
teimine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti
territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal

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applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368/2001, mentre

pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)

PQM
rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2017.

non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

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