Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29935 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MZ Commerciale s.r.l., già Adriatica Tir s.r.l., in persona del
legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via della
Conciliazione, presso lo studio dell’avv. Boschi Ettore, rapp.to e
difeso dall’avv. Guidobaldi Pierangelo, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 93/03/08 depositata il 3/11/08;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 7/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. VIOLA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da MZ Commerciale s.r.l., già Adriatica Tir s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Teramo n. 171/1/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per iva irpeg e irap relative all’anno 2003.
Il ricorso proposto si articola in due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo e secondo motivo la ricorrente assume la violazione della L. n. 212 del 2002, art. 12, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Le censure sono inammissibili in quanto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011