Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29934 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29934 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 1006-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope
– ricorrente contro
VACCA MARIA VERDINA;
– intimata avverso la sentenza n. 182/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata 1’08/07/2014;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto a Maria Verdina Vacca – assunta con una successione di contratti

dipendenti a tempo indetetininato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
la lavoratrice è rimasta intimata;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 6
settembre 2001 n. 368, dell’art. 9, comma 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come
convertito dall’art. 1, comma 2, della 1. 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4 della 1.
3 maggio 1999, n. 124, dell’art. 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dell’art. 53
1. n. 312 del 1980, delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e
CEE, stipulato il 18 marzo 1999 e recepito con Direttiva 1999/70/CE, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la statuizione di
accertamento della lamentata discriminazione nel trattamento retributivo,
inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori titolari di un rapporto di
lavoro a tempo indetetininato, conseguente al meccanismo di calcolo della

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a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai

retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere
dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo
determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una nonnativa speciale,
sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n.
368/2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive determinanti un

all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, essendo la controparte rimasta
intimata;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)

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trattamento differente con riguardo alla progressione economica legata

PQM
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

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