Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29933 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5847/2019 proposto da:

I.K., difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto, domiciliato

presso la Cancelleria della I sezione civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna, con decreto depositato in data 10.01.2019, ha rigettato la domanda di I.K., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente sia dello status di rifugiato (non avendo costui neppure dedotto il fondato timore di subire atti di persecuzione per uno dei motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8), sia per la concessione della protezione sussidiaria secondo la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dalla (OMISSIS) per sottrarsi alle minacce di morte del proprio zio e della setta cui lo stesso apparteneva, e cui aveva aderito il proprio padre ora scomparso, in relazione al suo diniego di aderire a sua volta alla stessa setta).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella sua regione di provenienza ((OMISSIS) della (OMISSIS)).

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione I.K. affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Denuncia il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente valutato inattendibile il suo racconto, non considerando che lo stesso aveva compiuto ogni sforzo per raccontare la sua storia con maggiori dettagli possibili, dando conto delle motivazioni e dei contenuti delle minacce e della violenza subita. Il ricorrente nega di essersi contraddetto nella sua narrazione innanzi al giudice di merito al cospetto di quella resa alla Commissione territoriale, essendosi limitato a fornire ulteriori dettagli della sua storia che precedentemente non aveva avuto modo di precisare.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato le dichiarazioni del ricorrente tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 essendo state specificamente indicate le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del suo racconto (vedi pagg. 4 e 5 decreto impugnato).

Il ricorrente non ha neppure contestato le gravi anomalie motivazionali del decreto impugnato (nei termini sopra illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di norme di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ha, in realtà, svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) dell’art. 25 Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo, degli artt. 2,10 e 32 Cost., dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativi ai diritti civili e politici.

Denuncia il ricorrente che il giudice di merito non ha correttamente valutato i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) legge cit. e umanitaria.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, ai fini della concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) anche recentemente, ha statuito chela nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, come il report dell’EASO del giugno 2017 e Freedom in the World 2018, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione dell'(OMISSIS) della (OMISSIS) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

In ordine alla richiesta di protezione umanitaria, va osservato che il ricorrente non si è minimamente confrontato con la valutazione effettuata dal giudice di merito secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa solo per pochi mesi o di attività di volontariato non erano idonee a far ritenere un’effettiva integrazione o uno stabile radicamento nel territorio italiano del richiedente, il quale non aveva neppure dedotto situazioni di difficoltà economiche con caratteristiche tali da far ritenere l’esistenza, in caso di rientro, di seri pericoli per la sua sopravvivenza ovvero condizioni di vita inumane e degradanti.

Non si liquidano le spese di lite in conseguenza della mancata costituzione in giudizio dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA