Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29933 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.G. elett.te dom.to in Roma, al viale delle Milizie

n. 34, presso lo studio dell’avv. Caruso Luciano rapp.to e difeso

dall’avv. Papale Orazio, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 22/2008/18 depositata il 21/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 6/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da I.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento del ricorso proposto da contribuente per conseguire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 l’ottemperanza della sentenza della CTR di Catania n. 497/03/02. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la contraddittorietà della motivazione laddove afferma il diritto dello I. al rimborso della somma di Euro 694,16, senza rilevare lo sgravio disposto dalla stessa Agenzia, nonchè le ricevute di pagamento prodotte. La censura è infondata.

Il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. Nel caso in esame la CTR ha escluso sia che il ricorrente abbia prodotto ricevute di versamento ed ha affermato che a nulla rileva lo sgravio disposto dall’Agenzia delle Entrate; di talchè non sussiste il vizio assunto.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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