Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29933 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29933 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 987-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis,
– ricorrente contro
LIPPARONI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

controlicorrente

avverso la sentenza n. 58/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata P11/08/2014;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto a Graziella Lipparoni – assunta con una successione di contratti a

dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
la lavoratrice ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 6
settembre 2001 n. 368, dell’art. 9, comma 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come
convertito dall’art. 1, comma 2, della 1. 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4 della 1.
3 maggio 1999, n. 124, dell’art. 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, della
direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha
censurato la statuizione di accertamento della lamentata discriminazione nel
trattamento retributivo, inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori titolari
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo
di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al
crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo

2

termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai

determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale,
sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n.
368/2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive determinanti un
trattamento differente con riguardo alla progressione economica legata
all’anzianità di servizio.

la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo detetminato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
tetmine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indetetininato”;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti
territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)

PQM
rigetta il ricorso; compensa le spese.

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Ritenuto che:

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2017.

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