Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29932 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35209/2018 proposto da:

D.Y., rappresentato e difeso dall’Avv. Donato Cicenia,

giusta procura ad litem a margine del ricorso per cassazione, con

domicilio eletto in Roma, alla via Tarano, 95, lotto C, scala A;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI n. cronol. 7471/2018 del 5

novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 5 novembre 2018, ha respinto la domanda di D.Y., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, ritenendo il racconto del richiedente non credibile e sfornito di prove ed evidenziando la diversità dei fatti riferiti alla Commissione rispetto a quelli contenuti nella memoria allegata alla domanda di protezione internazionale; mentre ha escluso la protezione umanitaria stante l’assenza di credibilità del narrato e di emergenze fattuali di tipo oggettivo ricavate dalle fonti di consultazione e la mancanza di allegazione da parte del ricorrente di fatti ulteriori.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere di religione (OMISSIS) e di etnia (OMISSIS) e di avere lasciato la (OMISSIS) nel maggio del 2013 per via del dissidio sorto con gli zii paterni e la comunità sulla proprietà dei terreni del padre, tornato dal Ghana insieme a lui, dopo essersi rifugiati per via dell’orientamento politico di entrambi a favore di G.; che il padre era stato ucciso il (OMISSIS) per via di questo litigio, in quanto gli zii avevano venduto il terreno e di temere di tornare in (OMISSIS) perchè la sua famiglia lo minacciava e gli aveva preso tutti i suoi beni e che non poteva stabilirsi altrove perchè la sua comunità aveva parenti ed amici fra i militari, sparsi in tutto il paese.

3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso D.Y., con atto notificato il 4 dicembre 2018, svolgendo tre motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo D.Y. lamenta error in procedendo ed error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale aveva ritenuto non credibile e sfornito di prove il racconto del ricorrente e aveva escluso il danno grave in caso di rientro in patria senza avere esaminato il rapporto Amnesty International del 2016 o le dichiarazioni del Presidente della Lega per i diritti umani.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ritenendo il racconto del richiedente poco chiaro e non coerente e non credibile e spiegando, alle pagine 7, 8 e 9 del provvedimento impugnato, i numerosi profili di contraddittorietà ed incoerenza rilevati.

1.2 Il Tribunale ha, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, in esito al quale ha ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, elemento questo di fondamentale importanza, poichè secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale, materia che non si sottrae al principio dispositivo pur nei limiti sopra esposti in relazione al principio della cooperazione istruttoria del giudice (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336).

1.3 In ogni caso, fermo restando l’assenza della contraddittorietà della motivazione dedotta, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività.

1.4 n ricorrente non solo, non indica quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso, ma fa riferimento, sempre generico, alla necessità di avere riguardo al contenuto delle plurime fonti individuate e trascritte dal ricorrente e tra queste il rapporto Amnesty International del 2016 o le dichiarazioni del Presidente della Lega per i diritti umani, a fronte del richiamo da parte del Tribunale di fonti più recenti (2018) che, secondo quanto motivato dal Tribunale, hanno avvalorato i dubbi sulla credibilità del richiedente sui non meglio definiti motivi persecutori, oltre che l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata.

1.5 Inoltre il Tribunale ha evidenziato, a pagina 9, che il ricorrente non è comparso all’udienza del 31 ottobre 2018, sottraendosi in tal modo alla possibilità di fornire i chiarimenti e le risposte a tutte le domande ingenerate dai dubbi e dalle lacune affiorati durante l’audizione.

1.6 Con riguardo specifico all’esistenza del danno grave in ragione del conflitto politico fra il ricorrente, sostenitore di G., e tutta la etnia (OMISSIS) di appartenenza, sostenitrice di O., il Tribunale ha precisato la scarsa verosimiglianza dell’appoggio del richiedente al partito G., sia per l’assenza di qualunque descrizione della propria attività politica a favore di quest’uomo politico, sia e soprattutto in considerazione dell’elevata conflittualità etnica che connotava la scena politica della (OMISSIS) e che vedeva proprio la fazione di G. come la fazione sostenuta da cristiani e avversata dall’etnia (OMISSIS) alla quale il richiedente aveva sostenuto di appartenere.

1.7 E’ questa, peraltro, una ratio decidendi non specificamente censurata dal ricorrente, con conseguente inammissibilità della doglianza (Cass., 10 agosto 2017, n. 19989).

In proposito, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815).

Del tutta nuova è, poi, l’argomentazione, non prospettata al Tribunale, che assume che l’etnia di appartenenza del richiedente non sostenesse il leader politico G., ma il leader antagonista O..

2. Con il secondo motivo D.Y. lamenta error in procedendo ed error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g) perchè il Tribunale non aveva valutato, ai fini della protezione sussidiaria, le ipotesi di “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine” e “di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile”, poichè il richiedente avrebbe riferito di essere stato costretto ad espatriare perchè sostenitore, insieme al padre, del leader politico G., inviso alla sua etnia, a sua volta sostenitrice del leader antagonista O..

2.1 Il motivo è in primo luogo, inammissibile perchè non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”.

Già si è detto che l’argomentazione che assume che l’etnia di appartenenza del richiedente non sostenesse il leader politico G., ma il leader antagonista O. è del tutto nuova, in quanto non è stata sottoposta al Tribunale; a ciò deve aggiungersi che il richiedente non coglie l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), costituita dalla scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

Il medesimo secondo motivo è parimenti inammissibile nella parte che ha per oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, cit., art. 14, lett. c) trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

3. Con il terzo motivo D.Y. lamenta error in procedendo ed error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, avendo erroneamente il Tribunale applicato la diversa e distinta fonte del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, che disciplina l’espulsione e non già l’accoglienza per motivi umanitari e non avendo operato la valutazione comparativa della vulnerabilità del ricorrente.

3.1 Il motivo è infondato.

3.2 Il Tribunale ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria stante l’assenza di credibilità del narrato e la mancanza di allegazioni, in mancanza di emergenze fattuali di tipo oggettivo ricavate dalle fonti di consultazione, da parte del ricorrente di fatti ulteriori che lo esponevano in concreto al rischio di subire una qualche forma di deprivazione grave dei diritti umani.

Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

Il ricorrente, peraltro, svolge doglianze totalmente generiche e, non curandosi nemmeno della specifica ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, sollecita ancora una volta un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, che hanno, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA