Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29932 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 25/10/2021), n.29932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18403-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope tegis;

– ricorrente –

contro

CENTRO ROMA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 44, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI BERARDINELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALVATORE CANTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8691/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro il Centro Roma Immobiliare srl avverso la sentenza della CTP di Roma depositata il 10.10.2016 che aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale era stata rideterminata la rendita catastale dell’immobile sito in Roma microzona 1. Secondo la CTR la notifica dell’appello effettuata tramite poste private Nexive era affetta da inesistenza non suscettibile di sanatoria, riguardando un atto compiuto in epoca anteriore all’entrata in vigore della I.n. 124/2017 con la quale era stato liberalizzato il servizio postale, non applicabile retroattivamente.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte intimata si è costituita.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38, comma 3, art. 327 c.p.c. Secondo la ricorrente la notifica effettuata da operatore postale privato non dovrebbe ritenersi affetta da inesistenza o invalidità.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 156 c.p.c.. La CTR avrebbe omesso di considerare che per effetto della costituzione in appello della contribuente, anche a volere considerare la notifica effettuata a mezzo di agente di poste private affetta da nullità, si sarebbe prodotto l’effetto della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

I due motivi meritano un esame congiunto in relazione alla loro stretta connessione. Ora, le SU di questa Corte, a composizione del contrasto insorto fra diversi orientamenti, ha affermato i seguenti principi in ordine alla validità della notificazione effettuata dall’operatore di posta privata: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

“La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

Sulla base di tale principi ai quali è necessario dare continuità, se ha errato la CTR nel ritenere inesistente la notificazione dell’atto di appello effettuata da operatore di posta privata, non può tuttavia ritenersi che si sia prodotta alcuna sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione in giudizio dell’appellata in data 7 giugno 2017, ove solo si consideri che in mancanza di alcun elemento dotato di efficacia fidefaciente in ordine alla data di consegna dell’atto da parte del notificante all’agente di posta privata o, ancora della data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, l’unico elemento dal quale si può trarre aliunde la data di consegna dell’atto di appello è rappresentato dall’atto di costituzione in cui la società contribuente ha dichiarato di avere ricevuto l’atto il giorno 11.4.2017, dovendosi a quella data ritenere già scaduto il termine di proposizione dell’appello contro la sentenza di primo grado, pubblicata il 10.10.2016. Ne consegue che anche a volere riconoscere che la costituzione tempestiva (come è avvenuta nel caso di specie) dell’appellato avrebbe natura sanante dell’invalidità della notificazione operata da poste private, deve ritenersi che tale sanatoria non può mai prodursi quando non risulta rispettato il termine di impugnazione da parte dell’appellante, come detto scadente nel caso di specie il 10.4.2017 che non può dubitarsi della correttezza della decisione impugnata.

Sulla base di tali considerazioni, l’appello va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, tenuto conto del formarsi di un consolidato indirizzo sul tema solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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