Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29932 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9223/2017 proposto da:

BILLA AKTIENGESELLSHAFT SEDE SECONDARIA IN (OMISSIS), ora PENNY

MARKET S.R.L. (Società incorporante di PENNY MARKET GMBH quale

successore di BILLA A.G.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41,

presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FERNANDO PEPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 70/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/02/2017 r.g.n. 1446/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato GIUSEPPE PICCOLO per delega Avvocato FERNANDO PEPE;

udito l’Avvocato GABRIELE SALVAGO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 17.4.2014, la Corte di appello di Milano respingeva il gravame proposto da Billa A.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata l’opposizione presentata dalla predetta avverso i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il pagamento, in favore di B.S. e C.G., delle somme rispettivamente riconosciute a titolo di premio aziendale dall’ottobre 2004.

2. La Corte, richiamando precedenti di appello riferiti a fattispecie analoga, confermava quanto ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla rilevata tardività della disdetta della contrattazione aziendale da parte della società, pervenuta oltre il termine del 31.12.2004 previsto dall’accordo del 14.12.2001, ritenendo che le parti avessero preteso che la disdetta avvenisse con forma scritta e che la stessa non dovesse essere trasmessa anche alle RSU, non essendo state le stesse parte dell’accordo. In particolare, rilevava che, se l’asserita comunicazione orale della disdetta fosse realmente esistita, l’appellante ne avrebbe fatto menzione sia nella fase di avvio dell’ingente contenzioso, sia al momento in cui aveva per iscritto comunicato l’intenzione di non volere procedere al rinnovo del c.i.a..

3. La Corte rilevava che non poteva trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’efficacia della disdetta del c.i.a. a far tempo dal 31.7.2005, trattandosi di domanda proposta per la prima volta in appello.

4. Di tale pronuncia domanda la cassazione la società Billa A.G., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, il B. ed il C..

5. Con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c si è costituita, con il medesimo difensore, avv. Fernando Pepe, la s.r.l. Penny Market, incorporante di Billa A.G., cancellata dal registro delle imprese il 4.8.2017.

6. Nel ricorso si dà atto che è stato proposto ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza sul rilievo dell’errore di fatto compiuto dalla Corte meneghina, posto che nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., in via subordinata era stata chiesta, per l’ipotesi di ritenuta tardività della disdetta di Billa, che venisse accertata l’efficacia della disdetta della C.I.A. quantomeno a far tempo dal 31.7.2005.

7. Al presente giudizio, all’odierna udienza è stato riunito il procedimento recante il n. di RG 9223/2017, con il quale si impugna la sentenza n. 70/2017 emessa in sede di giudizio revocatorio, stante la connessione esistente tra le due pronunce e la rilevanza del giudizio relativo al ricorso avverso la suindicata decisione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

8. Anche in questo giudizio si è costituita la s.r.l. Penny Market con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sussistono ragioni di connessione per l’oggetto che rendono opportuna la trattazione unitaria delle cause, tra le stesse parti, iscritte al registro generale della Cancelleria di questa Corte ai nn. 23935/2014 e 9223/2017. Pur trattandosi di impugnazioni relative a sentenze di appello diverse (sentenza in data 17.4.2014 n. 1289/13 relativa alla spettanza del premio aziendale ed al relativo pagamento; sentenza della stessa Corte meneghina in data 3.2.2017 n. 70/2017 dichiarativa della inammissibilità del ricorso per revocazione della sentenza n. 1289/2013), esse si pongono, infatti, in relazione di reciproco condizionamento, in quanto la causa concernente la revocazione ha per oggetto un fatto che assume rilevanza determinante, che – ove il giudizio rescindente dovesse essere rinnovato dalla Corte di appello, in conseguenza della cassazione con rinvio della sentenza n. 70/2017 ed avesse esito favorevole alla società – dovrebbe essere necessariamente presa in esame e valutata nella fase rescissoria, con conseguenze che potrebbero incidere nel giudizio di cassazione iscritto al n. 23935/2014 (cfr. Cass. 18.3.2016 n. 5398, con richiamo a Cass. 6.8.2001 n. 10835).

2. Ricorrendo, pertanto, i presupposti per l’applicazione dell’art. 274 c.p.c., comma 1 (norma applicabile anche al giudizio di legittimità, in quanto volta a realizzare una economia dei mezzi processuali: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22631 del 31/10/2011; id. Sez. U, Sentenza n. 3690 del 09/03/2012), si dispone la riunione dei ricorsi nei sensi indicati, dovendo procedersi per ragioni di priorità logica al previo esame della questione relativa alla causa revocatoria (cfr. Cass. 5398/2016 cit.).

RICORSO n. 9223/2017 RG.

3. Con l’unico motivo di ricorso la società impugna la sentenza n. 70/2017 deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, anche con riferimento all’art. 398 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c., osservando che è palese l’infondatezza giuridica e la violazione di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata allorchè, sulla base di motivazioni ultronee ed opinabili, ha ritenuto l’inammissibilità della revocazione, laddove l’erronea percezione del fatto consistente nella domanda subordinata già proposta dalla Billa in primo grado era suscettibile di integrare una valido errore revocatorio, tanto più che era stata la stessa sentenza 70/2017 a qualificare l’eccezione come domanda subordinata e non potendo di certo essere qualificato l’errore come il frutto di un’attività interpretativa, riguardando lo stesso gli atti processuali di cognizione del giudice in relazione ai quali la realtà desumibile dalla sentenza revocanda era stata frutto di supposizione e non di valutazione o giudizio.

4. L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità (fra le tante 22557/2012, 22171/2010; Cass. 2901972009, Cass. 15227/2009, 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005). L’errore deve consistere nell’ erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, che, dal confronto con gli atti e con i documenti di causa, risulti invece, con assoluta evidenza e in modo incontrovertibile, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, escluso o esistente (Cass. 17 gennaio 2003, n. 605; 1 marzo 2005, n. 4295; 25 marzo 2005, n. 6511; 28 giugno 2005, n. 13915).

5. In particolare, è stato affermato che l’errore revocatorio può avere ad oggetto tanto un fatto sostanziale quanto un fatto processuale, cioè tanto il dato storico quanto l’atto che lo immette all’interno del processo. Che la revocazione possa riguardare anche l’errore sul fatto processuale è, del resto, conclamato dalla giurisprudenza di questa Corte sulla revocazione della sentenza che (senza una previa attività valutativa di supporto al proprio assunto) abbia erroneamente affermato o escluso la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. 24.3.2014 n. 6881, che richiama Cass. nn. 27555/11 e 12958/11).

6. Nel caso specifico, la Corte territoriale ha escluso trattarsi di errore revocatorio ossia di un mero errore percettivo circa l’esistenza di una domanda ritenendo che vi era stata attività interpretativa per non essere stata introdotta dal convenuto una domanda “ma un’eccezione, allegando un fatto estintivo di una minima parte della domanda di condanna al pagamento di retribuzione di fonte collettiva”.

7. Il ragionamento svolto dalla Corte milanese non è corretto avendo ritenuto attività interpretativa quella che in realtà alcun esame valutativo richiedeva, dovendosi verificare unicamente se dagli atti (quali trascritti nel presente ricorso dalla società) emergesse già nelle difese della società avanzate in primo grado la richiesta della stessa intesa alla limitazione della pretesa dei ricorrenti per il periodo successivo al luglio 2005. E ciò indipendentemente dalla qualificazione quale eccezione o domanda dell’ allegazione del fatto, del quale doveva essere poi valutata la decisività.

8. Il ricorso della Penny Market s.r.l. deve essere pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza 70/2017 e rinvio della causa allo stesso Giudice di appello – cui si demanda di provvedere anche alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità – per lo svolgimento del giudizio rescindente in conformità ai principi richiamati.

Ricorso n. 23935/2014 RG.

9. Tale procedimento deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione del procedimento revocatorio ordinario, in considerazione della incidenza pregiudiziale che, a seguito della cassazione della sentenza di appello dichiarativa della inammissibilità del ricorso per revocazione e del conseguente rinvio prosecutorio in fase rescindente, viene ad assumere la decisione di merito, ove alla fase rescindente segua la rescissoria, sulla causa pendente avanti questa Corte per l’esame dei vizi di legittimità dedotti dalla società con il ricorso principale proposto avverso la sentenza di appello che ha pronunciato nel merito.

10. Le ragioni di tale sospensione sono state già, in modo del tutto condivisibile, evidenziate da questa Corte – sulla base di una interpretazione estensiva del presupposto legittimante la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. – nell’esistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra le due cause, e nell’esigenza di evitare un “vulnus” alla effettività del diritto di difesa ed al principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 18.3.2016 n. 5398, relativa ad un ipotesi di pendenza di giudizio avverso sentenza su ricorso per revocazione e giudizio avverso la sentenza impugnata con tale ricorso sebbene ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

11. Di conseguenza il giudizio iscritto al RG n. 23935/14, avente ad oggetto la impugnazione della sentenza oggetto del nuovo esame in sede di impugnazione per revocazione, deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa delle definizione della causa sulla revocazione che è stata rimessa al Giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte riunisce al presente procedimento quello recante il N. RG 9223/2017, accoglie il ricorso relativo a tale secondo procedimento, cassa la sentenza n 70/2017 e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; quanto al procedimento recante il N di RG 23935/2014, dispone la relativa sospensione, in attesa della definizione della causa revocatoria rimessa al giudice del rinvio.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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