Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29931 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4987/2017 proposto da:

D.S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA

14 (C/O STUDIO LEGALE SINAGRA-SABATINI-SANCI), presso lo studio

dell’avvocato FRANCO SABATINI, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, (già BANCA

TERCAS – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCO DI TEODORO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/12/2016 R.G.N. r.g.n. 668/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCO SABATINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Teramo aveva rigettato l’opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 51, proposta dalla Banca Popolare di Bari avverso l’ordinanza che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato a D.S.S. per difetto di proporzionalità della sanzione e, dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento del 28.2.2014, aveva condannato la società al pagamento, in favore della predetta, di un’indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il licenziamento era stato intimato per avere la dipendente fornito, in contrasto con gli interessi della Banca, rivelazioni ed informazioni all’ex direttore generale D.M., nei cui confronti era in corso un procedimento penale, consentendogli di avere accesso a documenti e notizie riservate e di elaborare strategie difensive, inquinando le prove.

2. La Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento del reclamo della società ed in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava il ricorso della D.S. avverso il licenziamento disciplinare del 28.2.2014, preliminarmente respingendo l’eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione all’impugnazione della Banca Popolare di Bari, società incorporante della s.p.a. Tercas, nel merito disattendendo le censure proposte in via di gravame incidentale dalla D.S..

3. La Corte rilevava che non poteva riconoscersi alcuna efficacia attenuante o utile ad un giudizio di proporzionalità nè alla decorrenza di un notevole lasso temporale tra le condotte contestate ed il provvedimento di recesso, nè alla circostanza che i clienti dell’istituto non avessero promosso azioni di risarcimento dei danni nei confronti della Banca Tercas, non essendo rilevante ai fini considerati la mancanza di un danno effettivo, laddove rispetto agli aspetti concreti del rapporto la sanzione espulsiva doveva considerarsi del tutto adeguata. Ciò in considerazione del ruolo rivestito dalla lavoratrice all’interno della Tercas e delle costanti raccomandazioni della Banca ad evitare contatti con l’ex direttore generale, cui era stato consentito, invece, di muoversi trasversalmente al sistema bancario ufficiale attraverso informazioni relative alle dinamiche interne agli istituti di credito ed alle condizioni creditizie di alcuni clienti.

4. Di tale decisione domanda la cassazione la D.S., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso la società.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DLELA DECISIONE

1. Con il primo motivo, sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 2504 e 2504 bis c.c., nonchè degli artt. 81 e 100 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., sul rilievo che la fusione comporta un mutamento formale dell’organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente, per cui la società incorporata sopravvive, in tutti i suoi rapporti anche processuali, alle vicende modificative della società incorporante e si osserva che l’atto di fusione è stato rogato il 14.7.2016, che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19.7.2016 ed il reclamo proposto il 4.8.2016 e si evidenzia che la legittimazione della società incorporante ad impugnare deriverebbe dalla iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, che non sarebbe stata provata.

2. Con il secondo motivo, sono ascritti alla decisione impugnata omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 8.11 del codice etico aziendale e della L. n. 604 del 1966, art. 5, assumendo la D.S. che la violazione dell’obbligo di riservatezza in tanto avrebbe potuto essere affermata in quanto la ricorrente avesse fatto precedere alle risposte un’attività di indagine volta a verificare lo stato attuale delle posizioni dei clienti peraltro affidati a filiali diverse da quella di (OMISSIS), cui la ricorrente era addetta, e che neanche il codice etico aziendale era stato richiamato in modo appropriato.

3. Con il terzo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., in relazione all’art. 2119 c.c., nonchè dell’art. 133 c.p. e art. 111 Cost., ed omesso esame di più fatti decisivi, assumendosi che il ritardo nell’irrogazione della sanzione assuma rilievo differente da quello indicato in sentenza, che era stato incentrato sulla mancata conoscenza da parte del datore del comportamento negativamente connotato sul piano disciplinare.

4. premesso, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata ha affermato che l’intervenuta fusione per incorporazione della s.p.a. Tercas nella reclamante Banca Popolare di Bari soc. coop. p.a. è stata documentalmente provata mediante produzione di copia del relativo atto pubblico del 14.7.2016 e che il documento è stato ritenuto ammissibile nel giudizio di gravame in quanto successivo alla emissione della sentenza reclamata e per essere la necessità della sua produzione sorta in seguito all’eccezione della parte reclamata, deve rilevarsi che la possibilità di fornire, senza incorrere nelle preclusioni istruttorie, mediante produzione documentale – anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – la prova della propria “legittimazione ad causam” e della “legittimazione processuale” è stata affermata più volte da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 21.6.2017 n. 15414, Cass. s.u. 4.3.2016 n. 4248). Peraltro, le S.U. di questa Corte, con pronuncia 17.9.2010 n. 19698 hanno precisato, con richiamo delle precedenti decisioni Cass. 2637/2006 e Cass. n. 14526/2006, con riferimento al nuovo art. 2504 bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 6), che la lettera della disposizione non contiene più il riferimento all’effetto estintivo e che, inoltre, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, sicchè “la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”. La nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.c., comma 1 – come osservato da Cass. 11.8.2016 n. 17050 reitera il precedente disposto (“La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione “), ma aggiunge “proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Tale impostazione, che consente di ravvisare una vicenda evolutiva modificativa dello stesso soggetto giuridico, con possibilità dell’incorporante di proseguire in tutti i rapporti anteriori alla fusione non è condizionata dalla prova – che, secondo la ricorrente, non sarebbe stata fornita – della iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, atteso che la presunzione di conoscenza posta dall’art. 2193 c.c., commi 2 e 3, non opera in campo processuale (Cass. 7.7.2008 n. 18615 e, da ultimo, v. Cass. 11750/2018,che richiama Cass. s.u. 19698/2010 e Cass. 3820/2013).

5. La seconda censura prospetta una diversa interpretazione del comportamento posto a fondamento della sanzione espulsiva ponendo la violazione dell’obbligo di riservatezza imposto ai dipendenti in collegamento con un contegno più attivo, non limitato alla trasmissione di notizie riservate ma caratterizzato anche dall’acquisizione di dati attraverso una preventiva indagine sulle posizioni dei clienti delle filiali cui si riferivano le informazioni fornite.

6. La censura nei termini in cui è posta va disattesa, osservandosi, quanto al codice etico richiamato nella rubrica del motivo, che non se ne indica la sede di deposito, in dispregio degli obblighi ricadenti sulla parte che allo stesso ha fatto riferimento, e che dal tenore di quanto dello stesso trascritto emerge la correttezza della valutazione della Corte del merito, atteso che la relativa comunicazione è consentita solo per ragioni d’ufficio e non, come vorrebbe la ricorrente, che le informazioni siano conosciute per ragioni d’ufficio. Nè pare dirimente per confutare quanto considerato in sentenza che la D.S. abbia o meno fornito le notizie attraverso una preventiva attività di verifica e d’indagine – la cui dimostrazione, secondo la ricorrente, sarebbe stata a carico della datrice di lavoro – non essendo tale aspetto oggetto della contestazione disciplinare, che si riferisce alla mera e reiterata rivelazione di informazioni al D.M..

7. In ogni caso, ogni rilievo svolto attiene al merito della controversia, non sindacabile nella presente sede di legittimità, in quanto si contrappone alla ricostruzione contenuta in sentenza una diversa valutazione della condotta, al di là dell’invocazione della violazione dell’art. 2119 c.c..

8. Al riguardo va considerato che l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. in tali termini, Cass. 25.5.2017 n. 13178, Cass. 23/09/2016 n. 18715, Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011).

9. Quanto all’ultima doglianza, espressa nel terzo motivo, l’affermazione non è supportata da elementi che ne consentano una considerazione diversa sul piano della asserita mancanza di proporzionalità della sanzione, in quanto la contestazione nel dicembre del 2013, ancorata alla conoscenza dei fatti emersi dalle intercettazioni eseguite nel corso del procedimento penale a carico del D.M., è stata seguita dal licenziamento del 28.2.2014, e la circostanza è stata congruamente valutata, con ragionamento immune da censura dal giudice del reclamo, che ha ritenuto l’intimazione del provvedimento di recesso effettuata in tempi affatto ragionevoli in relazione alla peculiarità della vicenda quale esposta in sentenza, vicenda condizionata nella sua evoluzione conoscitiva dagli sviluppi del procedimento penale a carico del D.M. (intercettazioni telefoniche acquisite nel relativo ambito).

10. Nè la asserita mancanza di pregiudizio rileva nei termini indicati dalla ricorrente, a fronte di una motivata valutazione compiuta al riguardo dalla Corte del merito in ordine alla proporzionalità della sanzione, specie con riguardo alla qualità del soggetto, che imponeva sicuramente una valutazione degli obblighi di diligenza e fedeltà secondo criteri più rigorosi (cfr. da ultimo Cass. 8.4.2016 n. 6901) trattandosi di comportamento, astrattamente sanzionabile anche in sede penale, idoneo a compromettere irrimediabilmente l’elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, posto in essere in violazione delle procedure interne, dei diritti dei correntisti e dello specifico interesse datoriale al mantenimento di una affidabile riservatezza circa dati non divulgabili.

11. Alle esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso.

12. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

13. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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