Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29930 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34284/2018 proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo,

49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. 7469/2018 depositato il 5-11-2018 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di N.H., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale, all’esito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perchè: (a) aveva assistito all’omicidio del suo datore di lavoro e temeva di essere ucciso dal killer; (b) dopo essere tornato nel suo villaggio e aver fatto il contadino per tre anni, durante la stagione delle piogge tutti i terreni della sua famiglia furono distrutti, tranne uno, che venne venduto dal padre del richiedente per pagare il viaggio in Libia dello stessi; (c) la sua famiglia apparteneva al partito (OMISSIS) e quando vinse le elezioni il partito (OMISSIS) i sostenitori di quest’ultimo partito iniziarono a maltrattare il richiedente e suo padre, intimando loro di andare via dal villaggio, e perciò il ricorrente andò in Libia. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Bangladesh, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre l’udienza di comparizione delle parti, sebbene richiesto in ricorso. Denuncia la violazione delle norme indicate in rubrica, atteso che, seppure non esista più l’obbligo di fissare l’udienza, qualora, come nella specie, la videoregistrazione non sia disponibile e sia stata chiesta la fissazione dell’udienza, il giudice deve garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa del richiedente, richiamando la pronuncia n. 17717/2018 di questa Corte. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea e parziale valutazione dei fatti dallo stesso narrati, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il fatto decisivo consistente nel pericolo che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio, avendo egli allegato compiutamente i fatti giustificativi dei suoi timori, ossia le minacce di morte nei suoi confronti dell’uomo che aveva ucciso il suo datore di lavoro, la minaccia di persecuzione da parte di oppositori politici e la perdita delle fonti di sostentamento. Richiama diffusamente la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia, nonchè il principio dell’onere probatorio attenuato.

4. Con il terzo motivo censura il decreto impugnato per violazione del diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost., deducendo che in tutto il territorio del Bangladesh è sussistente una situazione di violenza indiscriminata, con il quarto motivo (indicato come quinto) ed il quinto motivo assume di avere quantomeno diritto alla protezione umanitaria, in considerazione della perdita delle fonti di sostentamento nel suo Paese e delle minacce di persecuzione politica subite, nonchè in applicazione del principio di diritto internazionale del “non respingimento”, data la situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani esistente nel suo Paese.

Chiede, infine, l’emissione di un provvedimento cautelare di sospensione che nelle more del giudizio disponga l’anticipazione degli effetti della sentenza finale.

5. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la richiesta di provvedimento cautelare di sospensione, potendo tale richiesta essere rivolta esclusivamente al giudice del merito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis comma 13.

6. Il primo motivo è inammissibile.

6.1. La censura non si confronta con la motivazione del decreto impugnato, dal quale risulta che l’udienza per la comparizione delle parti è stata fissata (pag. n. 1 – per il giorno 31-10-2018), contrariamente a quanto afferma il ricorrente.

7. Anche gli altri motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

7.1. Il ricorrente, nel dolersi del diniego della protezione sussidiaria e umanitaria, svolge considerazioni generiche e astratte, prive di attinenza al decisum, in ordine al quale omette di svolgere critiche specifiche e pertinenti.

7.2. In particolare, quanto al giudizio di non credibilità, la vicenda personale narrata è stata analizzata in dettaglio dal Tribunale e ritenuta, con motivazione adeguata (Cass. S.U. n. 8053/2014), inattendibile (pag. 7 decreto) in ordine a tutti i fatti allegati dal richiedente, il quale ripropone sic et simpliciter la propria versione, limitandosi ad invocare il principio dell’onere probatorio attenuato e dell’obbligo di cooperazione istruttoria ufficiosa, senza svolgere alcuna critica specifica in ordine ai precisi rilievi del Tribunale. L’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 14 lett. a) e lett. b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto si è detto, in base all’accertamento di merito compiuto dal Tribunale e neppure adeguatamente censurato dal ricorrente.

7.3. L’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 30105 del 2018). Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale del suo Paese, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla situazione del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito, senza confrontarsi con l’iter motivazionale del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha esaminato la situazione generale del Bangladesh, indicando le fonti di conoscenza, ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito, la motivazione del decreto impugnato è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018). Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato, quindi, correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Paese di origine del ricorrente, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dal Tribunale (Cass. n. 14283/2019). Il ricorrente censura quell’accertamento di fatto richiamando diffusamente la normativa di riferimento e numerose pronunce di Giudici di merito e di legittimità, nonchè riportando notizie tratte da altre fonti, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito, senza, peraltro, neppure allegare la precisa ragione di inattendibilità delle fonti considerate nel decreto impugnato.

7.4. Quanto alla protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama diffusamente la normativa di riferimento, informazioni sul Bangladesh e pronunce giurisprudenziali, nonchè deduce del tutto genericamente la propria situazione di vulnerabilità, facendo riferimento alle condizioni generali del suo Paese, di sovraffollamento e povertà e non consone ad un’esistenza dignitosa, senza affermare di aver allegato nel giudizio di merito alcun elemento individualizzante o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

La sussistenza del fattore di integrazione sociale in Italia è stato escluso dal Tribunale, sul rilievo che il ricorrente si era limitato ad allegare al riguardo solo la frequentazione di un corso in lingua italiana, e neppure detta affermazione viene specificamente censurata.

7.5. Circa la denunciata violazione dell’art. 10 Cost., va ribadito che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

8. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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