Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29930 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15966/2016 proposto da:

I.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190 (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO POLLIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1056/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/06/2016 r.g.n. 2070/2013.

Fatto

RILEVATO

Che la corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha respinto la domanda di I.R. diretta a far accertare la nullità del termine apposto al contratto per il periodo dal 28.5.2010 al 31.10.2010 stipulato con Poste Italiane spa per lo svolgimento di attività di data entry e attività collaterali presso l’unità produttiva Gestione servizi integrati – centro servizi Amministrati (OMISSIS), con causale relativa a “ragioni di carattere produttivo connesse ad incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell’unità produttiva.., incremento di attività determinato dalla convenzione del 23 aprile 2010 tra Poste spa ed il Ministero dello sviluppo economico” con espresso richiamo dell’art. 24, comma 4 del CCNL 2007.

Che la corte ha ritenuto che in primo grado non vi fosse stata da parte della lavoratrice alcuna contestazione dei dati contenuti nei prospetti aventi ad oggetto l’incremento dell’attività produttiva derivante dalla stipulata convenzione e che solo in appello la I. aveva eccepito che le pratiche erano state lavorate anche presso il centro servizi di (OMISSIS), come si evinceva da documentazione prodotta da Poste spa in altro processo presso il Tribunale di Roma, che tuttavia tale documentazione risultava essere tutta di data antecedente all’udienza tenutasi in primo grado, risultando quindi tardiva la contestazione sollevata dalla lavoratrice in grado di appello.

Che per la Corte la società aveva assolto l’onere di dimostrare l’incremento di attività producendo in primo grado il prospetto contenente il numero delle lavorazioni relative alla stipulata convenzione con il Ministero ed effettuate dal maggio 2010 al maggio 2011, attività confermata da un teste come relativa unicamente a quella inerente a tale convenzione, mentre la ricorrente in primo grado non aveva indicato il numero di persone assunte in pianta stabile nel periodo oggetto del contratto a termine indicate solo in grado di appello in 154 unitamente ad un numero di 270.438 pratiche che avrebbero potuto essere lavorate da tali addetti, senza fornire tuttavia elementi chiarificativi di detti numeri.

Che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice con tre motivi, a cui resiste con controricorso Poste italiane spa.

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi di gravame hanno considerato:1) la violazione degli artt. 112,115 e 414,437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la corte di merito non avrebbe considerato che la lavoratrice ricorrente aveva solo l’onere di dedurre la illegittimità del termine apposto al contratto, essendo invece onere del datore di lavoro dimostrarne la legittimità; non avrebbe poi considerato la corte che in primo grado era stata dedotta l’inesistenza della ragione produttiva addotta da Poste, avendo la I. allegato che presso l’ufficio a cui era stata assegnata vi erano dipendenti assunti a tempo indeterminato adibiti alle mansioni di data entry; infine avrebbe ancora errato la corte nell’affermare che era stata sollevata solo in appello la contestazione della causale con la produzione tardiva della documentazione, atteso che il primo giudice aveva comunque ammesso le prove e che il difensore di Poste non aveva sollevato l’eccezione di non contestazione dei prospetti, essendosi limitato ad insistere solo “nella preliminare eccezione di decadenza e nelle istanze formulate in memoria”; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, nonchè omessa motivazione in relazione alla circostanza decisiva della ritenuta tardività della produzione documentale: avrebbe errato la corte milanese nel ritenere la tardività della documentazione di cui era stata chiesta in appello la produzione, perchè la ricorrente era venuta a conoscenza di tali documenti solo a seguito del cambio di difensore tra il primo ed il secondo grado e che peraltro si trattava di documentazione rilevante ai fini dell’accertamento della verità materiale, perchè provava che le pratiche MISE erano state lavorate presso l’ufficio di (OMISSIS) e di (OMISSIS) in misura paritetica, ciò evincendosi dalle fatture di cui si chiedeva la produzione e che andavano comunque acquisite non essendo le stesse in possesso della lavoratrice al momento dell’introduzione del ricorso di primo grado; 3) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., nonchè l’omessa motivazione su un fatto rilevante prospettato tra le parti con riferimento all’impossibilità di far fronte all’incremento dell’ attività con l’organico in servizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per avere fornito una motivazione apparente ed illogica osservando che la ricorrente non aveva fatto menzione del numero delle persone assunte in pianta stabile presso il centro, adibite alle attività inerenti alla convenzione di cui è causa, non essendo neanche stato allegato il tempo necessario per lavorare ed esaurire le pratiche. Tale motivazione sarebbe illogica ed apparente, non essendo onere del lavoratore allegare e provare dette circostanze.

Che il ricorso non merita accoglimento perchè i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Ed infatti i tre motivi sono confusi e di non semplice lettura, così da violare quel carattere di specificità che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone e finiscono per non censurare coerentemente le argomentazioni della sentenza, perchè riportano brani del ricorso introduttivo, relativi al contestato aumento dell’attività di data enty e attività collaterali che non si collegano alla motivazione della corte che viene censurata: la corte milanese ha rilevato come non vi fosse stata in primo grado alcuna tempestiva contestazione, da parte della ricorrente, dei dati contenuti nei prospetti prodotti da Poste spa ed aventi ad oggetto l’incremento dell’attività produttiva nell’ufficio milanese. Le deduzioni del ricorso introduttivo di primo grado hanno invece ad oggetto soltanto una generica contestazione dell’asserito aumento di tale attività di data entry, per nulla collegabili alla specifica contestazione dei dati esposti nella memoria di costituzione di Poste spa e non oggetto di contestazione in prima udienza da parte della lavoratrice.

Che, sempre in termini di inammissibilità dei motivi innanzi esposti, deve inoltre rilevarsi che il secondo ed il terzo motivo sono formulati anche con censure promiscuamente riferibili sia al vizio di violazione di legge che a quello di omesso esame di all’art. 360 c.p.c., comma 1, senza che si sia in presenza di doglianze distintamente riferibili alle diverse fattispecie processuali (cfr. Cass. SS.UU. n. 26242/ 2014; Cass. SS.UU. n. 17931/ 2013).

Che comunque è infondata la censura di cui al secondo motivo che lamenta la violazione dell’art. 437 c.p.c., per non avere ammesso la corte milanese la produzione in appello della documentazione riguardante i dati forniti da Poste spa nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto il numero delle pratiche MISE, di cui alla convenzione, lavorate presso l’ufficio di (OMISSIS), a dimostrazione che l’attività di data entry non era stata svolta solo a (OMISSIS). La corte milanese ha respinto l’appello sulla base di una doppia ratio decidendi, perchè ha in primo luogo sottolineato la mancata contestazione da parte della ricorrente dei prospetti prodotti dalla società e contenenti i dati di lavorazione in forte aumento nel periodo del contratto a termine di cui è causa, presso l’ufficio di (OMISSIS) dove la I. era stata dislocata; ha poi ritenuto comunque tardiva la richiesta di produzione della documentazione in appello, perchè di formazione anteriore al deposito del ricorso di primo grado.

Che pertanto il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente soccombente alla rifusione delle spese del presente ricorso, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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