Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2993 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/02/2020), n.2993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35956-2018 proposto da:

L.V.D., elettivamente domiciliato PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO SPARTI;

– ricorrente –

contro

F.J.F., FA.KR., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE LIEGI N. 58, presso lo studio dell’avvocato SANTI

GIOACCHINO GERACI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO LOMBARDO;

– controricorrenti –

e contro

G.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1287/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Palermo, su domanda di G.A., condannava L.V.D. al rilascio, in favore dell’attrice, di un fabbricato rurale in Palermo. Lo condannava inoltre al risarcimento del danno per illegittima occupazione e al pagamento delle spese di lite.

Contro la sentenza proponeva appello il L.V. e nel relativo giudizio intervenivano, quali successori a titolo particolare di G.A., nel frattempo deceduta, F.J.F. e F.K., che eccepivano l’inammissibilità dell’appello.

La Corte d’appello di Palermo dichiarava improcedibile l’appello interposto dal L.V.. Essa rilevava: che il soccombente aveva notificato l’impugnazione il 7 luglio 2014; che il difensore dell’appellata aveva rifiutato di ricevere la copia in ragione del decesso della sua assistita; che l’atto era stato successivamente notificato, in data 12 luglio 2014, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., agli eredi di G.A. collettivamente e impersonalmente presso l’ultima residenza dichiarata della parte deceduta: che la causa era stata iscritta a ruolo il 21 luglio 2014; che il termine per la costituzione dell’appellante decorreva dalla notificazione al procuratore della parte deceduta in applicazione del principio di Cass., S.U., n. 15295 2014: quindi dalla prima notificazione effettuata il 7 luglio 2014; che il rifiuto del difensore di ricevere l’atto non aveva impedito il perfezionamento della stessa notificazione.

Per la cassazione della sentenza il L.V. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. e inoltre per la violazione degli artt. 330,347,165 e 348 c.p.c..

La notificazione fatta al procuratore costituito della parte deceduta non si era perfezionata per il rifiuto del medesimo di ricevere l’atto. Conseguentemente l’appellante L.V. non era tenuto ad iscrivere a ruolo l’impugnazione entro i dieci giorni dal tentativo di notifica non andato a buon fine, ben potendo rinnovare l’atto di appello agli eredi della signora G., proprio in ragione dell’intervenuta dichiarazione di morte di questa resa dal suo procuratore all’ufficiale giudiziario. Pertanto non si è in presenza di un ingiustificato rifiuto della parte di ricevere l’atto, ma della dichiarazione del difensore di non poterlo ricevere in considerazione dell’avvenuto decesso della sua assistita. Se la corte d’appello avesse stimolato il contraddittorio sulla validità della prima notificazione, sarebbe giunta a una conclusione diversa.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

La causa è stata fissata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Corte a seguito di proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il collegio rileva che non ricorre l’ipotesi della evidenza decisoria in rapporto alla possibilità che il diritto di impugnazione non si fosse ancora consumato al momento della rinnovazione della notificazione dell’atto di appello nei confronti degli eredi della parte deceduta (Cass. n. 4754/2018).

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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