Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2993 del 07/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2018, (ud. 14/12/2017, dep.07/02/2018),  n. 2993

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la società Equitalia Sud spa ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma 30.9.2015 n. 19462;

tale sentenza, accogliendo l’opposizione proposta da M.C. all’esecuzione iniziata da Equitalia Sud per la riscossione d’una cartella esattoriale, a sua volta emessa per il pagamento d’una sanzione amministrativa (irrogata per violazione delle norme del codice della strada), ha condannato in solido sia il Comune di Roma (ovvero l’ente che irrogò la sanzione amministrativa), sia la Equitalia Sud s.p.a. (ovvero l’egente della riscossione), alla rifusione in favore dell’opponente delle spese di lite, liquidate in Euro 265;

con l’unico motivo del proprio ricorso, la Equitalia lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; è denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12,24,25 e 59;

il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure:

(a) con una prima censura, la ricorrente sostiene che nel giudizio di opposizione all’esecuzione proposto da M.C. essa non si sarebbe potuta ritenere “soccombente” ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e di conseguenza non poteva essere condannata alle spese;

(b) con una seconda censura sostiene che, in virtù delle norme che disciplinano la riscossione coattiva a mezzo ruolo esattoriale (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), l’agente della riscossione non ha nè l’obbligo, nè il potere, di verificare la legittimità del titolo esecutivo in base al quale è iniziata l’esecuzione, e di conseguenza non può essere condannata alla rifusione delle spese processuali, nel caso in cui l’opposizione venga accolta per fatti imputabili all’ente impositore (come appunto nel caso di specie, nel quale l’opposizione venne accolta a causa d’un difetto della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione al codice della stradacommessa dall’opponente, attività che è di esclusiva competenza del Comune di Roma);

Considerato che:

il ricorso è infondato;

il presente giudizio ha preso le mosse da una opposizione a cartella di pagamento, con la quale l’opponente si dolse di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione;

tale opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell’agente della riscossione;

questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l’esecuzione, fa sorgere l’onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva da esso, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3101 del 6.2.2017, alla cui ampia motivazione può in questa sede farsi rinvio);

la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell’agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore (ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39), quando l’opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’ente impositore o creditore;

aggiungasi che al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore d’una pretesa esattoriale, il quale è già assoggettato ad un regime di particolare sfavore – rispetto all’esecuzione ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell’imputabilità dell’ingiustizia od iniquità dell’azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto a promuovere per fare valere l’illegittimità dell’azione esecutiva stessa;

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e M.C.; nei rapporti tra la ricorrente e Roma Capitale possono essere compensate, in considerazione del fatto che l’amministrazione comunale, non essendo destinataria delle doglianze formulate col ricorso, non aveva interesse a contraddire;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Equitalia Sud s.p.a. alla rifusione in favore di M.C. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 710, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Equitalia Sud s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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