Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2993 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N.M., elettivamente domiciliata in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. DI SOMMA Antonio Marco del foro S. Maria Capua Vetere come

da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.F. fu I.G., nella qualita’ di erede di

I.R.; + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n, 1711/08 della Corte di Appello di

Napoli del 5.03.2008 – 19.04.2008 nella causa iscritta al n. 1689

R.G. dell’anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11.01.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Antonio Marco Di Somma per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Pretore di Aiola con sentenza n. 103 del 1994 respingeva il ricorso proposto da D.N.M. nei confronti degli eredi di I.R. per ottenere la loro condanna al pagamento di L. 58.782.496 per differenze retributive – lavoro straordinario – mancati riposi – ferie e festivita’ – TFR in relazione ad attivita’ di lavoro domestico svolto dalla ricorrente nei confronti della defunta.

Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 22 del 2001 rigettava l’appello proposto dalla D.N. e confermava la decisione del primo giudice.

2. La Corte di Cassazione, adita dall’originaria ricorrente, con sentenza n. 16265 del 2003 cassava la decisione di appello affermando che erroneamente era stata ritenuta rituale la produzione di ricevute di pagamento da parte dei convenuti costituiti tardivamente e che non risultava motivato il peso da attribuire alle prove testimoniali nella sentenza impugnata.

3. Riassunta la causa da parte della D.N., la Corte di appello di Napoli, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 1711 del 2008 cosi’ ha provveduto: a) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti degli eredi di I.N. e I. L.; b) ha rigettato l’impugnazione proposta e confermato sentenza del Pretore di Aiola n. 103/1994; c) ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimita’.

La Corte territoriale in particolare ha ritenuto le pretese della D. N. infondate in merito, non risultando provato che la stessa avesse lavorato tutti i giorni la settimana dalle ore 6 alle ore 21 prestando attivita’ assistenziale a favore dei coniugi P. G. e I.R., ne’ che avesse lavorato per tre notti la settimana.

La stessa Corte ha ritenuto non attendibile, in relazione agli orari di lavoro, il teste P.D., pur se assolto in sede penale dall’accusa di falsa testimonianza, valorizzando piuttosto la testimonianza resa da P.C., per essere questi piu’ informato dei fatti.

4. La D.N. propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Gli indicati in epigrafe intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che erroneamente il giudice di rinvio ha ritenuto non attendibile il teste P.D., che, a seguito di rinvio a giudizio, era stato assolto dal reato di falsa testimonianza dal Tribunale di Benvenuto con sentenza n. 166 del 1997.

La doglianza e’ infondata, giacche’ il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e’ riservato al giudice di merito, che nel caso di specie ha fornito ragionevole spiegazione nella valutazione del peso da attribuire alla dichiarazioni dei testi escussi (cfr, Cass. n. 17097 del 2010 ed altre precedenti conformi).

2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 654 c.p.p., osservando che il giudice di rinvio ha fatto malgoverno di tale disposizione, non tenendo conto dell’accertamento dei fatti contenuto nell’anzidetta sentenza penale.

Il motivo e’ infondato, trattandosi di valutazione del teste in sede civile rimessa alla valutazione del giudice, il quale non e’ non vincolato all’apprezzamento contenuto nella sentenza penale e puo’ procedere ad un vaglio critico delle prove raccolte in sede penale (cfr Cass. n. 22484 del 2004; Cass. n. 11483 del 2004; Cass. n. 3674 del 1981).

3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, per non avere spiegato la Corte di Appello di Napoli le ragioni per le quali non ha ritenuto veritiera la testimonianza di P. D. considerando veritiera quella di P.C.. Il motivo, che si collega ai precedenti motivi primo e terzo ripropone le stesse doglianze e pertanto e’ anche esso privo di pregio, risolvendosi in una critica all’apprezzamento del giudice, non consentita in sede di legittimita’.

4. Con il secondo motivo la ricorrente assume che il giudice di rinvio, nonostante la preclusione contenuta nell’art. 416 c.p.c., ha ritenuto rilevante le contestazioni in primo grado del resistente I.G. ed altri, tardivamente costituitisi e quindi decaduti dalle prove.

Il motivo e’ infondato, avendo il giudice di rinvio considerato le contestazioni anzidette come mere difese e quindi non soggette a preclusione nascente dalla richiamata norma di rito.

5. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituiti gli intimati indicati in epigrafe.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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