Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2993 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 03/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19287/2015 proposto da:

M.L., in persona di liquidatore e rappresentante

legale della VECO SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN

LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DARDANELLI

46, presso lo studio dell’avvocato RITA DELLA LENA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO RIVA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/48/5 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 27/11/2014, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 27 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da VE.CO. scarl in liquidazione avverso la sentenza n. 700/29/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso dell’appellante contro l’atto di recupero credito IVA 2006/2007. La CTR rilevava che sussisteva la piena legittimazione passiva della società contribuente, stante il principio dell’autonomia della personalità giuridica delle società cooperative rispetto alle persone fisiche dei soci. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la cooperativa contribuente deducendo un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’obbligazione tributaria de qua, posto che gli accertamenti espletati dall’Ente impositore ne avevano riconosciuto la natura meramente fittizia.

La censura si palesa infondata.

Pur sinteticamente, la CTR infatti ha dato risposta al motivo di gravame de quo” che peraltro è l’oggetto unico della controversia, appunto richiamando il principio dell’autonomia della responsabilità delle persone giuridiche, essendo in fatto pacifico che l’obbligo dichiarativo in questione sicuramente gravasse sulla società contribuente.

Il denunziato vizio di “omessa pronuncia” dunque non risulta sussistente.

Si ritiene pertanto che vi siano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 9.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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