Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29929 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20274/2018 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Dossi N. 45,

presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. 4307/2018 depositato il 14-6-2018 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di M.T., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale, dopo aver preliminarmente disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza formulata nel ricorso, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere di fede musulmana e di essere fuggito per aver subito ostilità ed aggressioni da parte dei concittadini cristiani, quando era morto il capo iman musulmano e gli adepti avevano voluto seppellirlo nel villaggio contro il parere dei cristiani, essendo, altresì, rimasti uccisi i suoi familiari nel corso di tali contese religiose. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Ghana, descritta nel decreto impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre l’udienza di comparizione delle parti, sebbene richiesto in ricorso.

3. Con il secondo motivo lamenta l’erronea e parziale valutazione dei fatti dallo stesso narrati, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e si duole dell’omessa considerazione del fatto decisivo consistente nel pericolo che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio. Richiama diffusamente la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia, nonchè il principio dell’onere probatorio attenuato, deducendo che in tutto il territorio del Bangladesh (pag. 15 ricorso rectius Ghana) è sussistente una situazione di violenza indiscriminata.

4. Con il terzo motivo censura il decreto impugnato per violazione del diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost. e con il quarto ed il quinto motivo assume di avere quantomeno diritto alla protezione umanitaria, in considerazione delle violenze psicologiche subite a seguito dell’uccisione della sua intera famiglia, nonchè in applicazione del principio di diritto internazionale del “non respingimento”, data la situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani esistente nel suo Paese.

Chiede, infine, l’emissione di un provvedimento cautelare di sospensione che nelle more del giudizio disponga l’anticipazione degli effetti della sentenza finale.

5. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la richiesta di provvedimento cautelare di sospensione, potendo tale richiesta essere rivolta esclusivamente al giudice del merito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13.

6. primo motivo è fondato.

6.1. In base all’orientamento costante di questa Corte “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (Cass. n. 17717/2018 e successive conformi).

7. In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri motivi, il decreto impugnato va cassato e la causa va rimessa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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