Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29929 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29929 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 408-2015 proposto da:
NIINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSFLV E RICERCA –

80185250588, in persona del NIinistro e legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DIU PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALI:, DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RAL\ RIMACOIAT À, TARJ
FRANO

LUPI

CLARA, 13 ,11,101’1’A Fl

JETTI TERESA FEDERICA, MELFI FABIO
CARMITh0 GIOVANNI, OLIVO
3tI C. , DANIELE LUCIANO, elettivamente

domiciliati in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B,

Data pubblicazione: 13/12/2017

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, che li rappresenta e
difende;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 306/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 24/06/2014;

del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto ai lavoratori indicati in cpigrafe – assunti con una successione di
contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante
ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
i lavoratori hanno resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell’art. 9, comma
18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
– ha censurato la statuizione di accertamento della lamentata discriminazione
nel trattamento retributivo, inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguente al
meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti
corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti
di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
notmativa speciale, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale

determinanti un trattamento differente con riguardo alla progressione
economica legata all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo deteiminato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti
territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal

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dettata dal d.lgs. n. 368/2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive

pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)

PQM
rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

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