Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29928 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 381-2019 proposto da:

G.G.M., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

PALMISANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositato il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.G.M. ha proposto ricorso articolato in due motivi (1: violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4, nonchè degli artt. 156 e 640 c.p.c.; 2: erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, comma 5, nonchè violazione dell’art. 111 Cost.), avverso il decreto reso il 28 settembre 2018 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, avverso il decreto emesso dal magistrato designato, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da G.G.M.. Il decreto reso dal collegio in sede di opposizione ha ribadito che mancassero, sia nella iniziale domanda, sia nel ricorso per opposizione, le necessarie indicazioni inerenti ai diversi segmenti del giudizio presupposto in ordine ai quali era stato già corrisposto un indennizzo per equa riparazione, nonchè in ordine alla durata ed alle articolazioni del processo stesso.

Assume il ricorrente nelle sue censure che la produzione di atti e documenti non è condizione di ammissibilità della domanda ex lege n. 89 del 2001, e che neppure è vietato il frazionamento di tale domanda se operato per tutti i gradi del giudizio presupposto.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha tuttavia presentato in data 27 giugno 2019 la dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando l’atto di rinuncia al ricorso notificato al Ministero della Giustizia controricorrente, senza tuttavia adesione dello stesso alla rinuncia, deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione, con condanna del ricorrente nell’ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 cit., comma 1 quater, (cfr. Cass. Sez. 6 1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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