Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29928 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29928 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 61-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope /egis;
– ricorrente contro
ZICARELLI ANTONELLA, SARPA FRANCESCA;
– intimate avverso la sentenza n. 682/2014 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 17/06/2014;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che ha
accolto la domanda proposta dalle lavoratrici indicate in epigrafe – assunte con

biennali del 2,50% ex art. 53 1. n. 312 del 1980 e alla conseguente condanna
dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
Antonella Zicarelli e Francesca Sarpa sono rimaste intimate;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della 1. 11
luglio 1980, n. 312, degli artt. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e 146 c.c.n.l. comparto
scuola del 29 novembre 2007, dell’art. 3 del d.p.r. 23 agosto 1988, n. 399,
dell’art. 9, comma 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dall’art. 1,
comma 2, della 1. 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999, n.
124, della direttiva 99/70/CE, dell’art. 9, comma 23, 1. n. 122 del 2010, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la affermata
applicabilità, al personale a termine della scuola, della previsione di cui all’art.
53 della 1. n. 312 del 1980.
Ritenuto che:
la censura è fondata, in quanto la sentenza impugnata – confermando la
sentenza di primo grado, pur con diversa motivazione – non è conforme al

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una successione di contratti a termine -, volte al riconoscimento degli scatti

principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016,
con la quale si è statuito che “l’art. 53 della 1. n. 312 del 1980, che prevedeva
scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai
contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato
richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4

vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;
il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art. 384,
secondo comma, c.p.c., la causa va decisa nel merito con il rigetto della
domanda delle lavoratrici;
la novità e la complessità della questione di merito, risolta dalla Corte di
legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio

PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda proposta dalle lavoratrici; compensa le spese.

agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante

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