Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29927 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. II, 30/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9687/16) proposto da:

B.M., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di

legale rappresentante della s.r.l. INERTI SENNA, rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso,

dall’Avv. Francesco Adavastro, ed elettivamente domiciliato presso

lo studio del Dott. Alfredo Placidi, v. Cosseria, n. 2;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SENNA LODIGIANA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv.ti Enzo Robaldo, e Pietro

Ferraris, e domiciliato “ex lege” presso la cancelleria civile della

Corte di Cassazione, piazza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3768/2016

(depositata il 12 ottobre 2016);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi

dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 2321 del 2009 il Comune di Senna Lodigiana ingiungeva al sig. B.M., quale amministratore unico e legale rappresentante della Inerti Senna s.r.l., il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 1.508.422,80, per la violazione della L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 29, comma 1, consistita nella escavazione non autorizzata di mc. 122.636 di materiale inerte, nella zona esterna alla c.d. Fase 5, interessata dalla sesta fase di escavazione (c.d. prima fase del Pg1) – loc. “(OMISSIS)”; con la stessa ordinanza il citato Comune ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa per un eguale importo e per la medesima violazione nei riguardi della Inerti Senna s.r.l. e della s.r.l. Lombarda Carni, quali obbligate in solido, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, commi 1 e 3.

Tutte e tre le parti destinatarie della citata ordinanza-ingiunzione proponevano opposizione avverso la stessa e l’adao Tribunale di Lodi, con sentenza n. 324/2013, accoglieva parzialmente il ricorso come formulato nell’interesse della società Lombardi Carni, rideterminando la sanzione nella minor somma di Euro 458.218,05, rigettando, invece, le opposizioni avanzate dalle altre due parti ricorrenti.

Decidendo sull’appello formulato da B.M. (nella duplice qualità) e dalla srl Inerti Senna, la Corte di appello di Milano, nella costituzione del Comune appellato (che proponeva, a sua volta, appello incidentale), con sentenza n. 3768/2016 (depositata il 12 ottobre 2016), accoglieva solo parzialmente l’appello principale (relativamente al quarto motivo prospettato) nonchè, per quanto di ragione, anche l’appello incidentale, rideterminando la sanzione a carico dei citati appellanti principali nell’importo di Euro 1.014.307,20, oltre interessi legali dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione al saldo.

Con l’adottata decisione la Corte territoriale riteneva infondate le doglianze degli appellanti principali relative alle contestazioni sul procedimento di contestazione della violazione e sulla denunciata insussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la configurazione della medesima violazione, nel mentre ravvisava la parziale fondatezza dell’appello incidentale avuto riguardo alla non condivisione dei conteggi posti a base della sanzione che il giudice di primo grado aveva ritenuto che fosse stata legittimamente applicata.

La Corte di appello condannava, altresì, gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio per la misura di due terzi, dichiarando compensate quelle del residuo terzo.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a sei motivi, B.M., in proprio, e la Inerti Senna s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore identificantesi con lo stesso B.M..

L’intimato Comune di Senna ha resistito con controricorso.

La difesa del ricorrente, nella citata duplice qualità, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente, nella descritta doppia qualità, ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avuto riguardo all’aspetto concernente la non ravvisata decadenza dell’azione sanzionatoria amministrativa con riferimento ai termini prescritti dalla citata norma considerata violata (specificamente in relazione alla insussistenza del presupposto individuato nell’impugnata sentenza con riferimento alla ritenuta congruità della durata dell’attività istruttoria).

2. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Lombardia n. 14 del 1998, artt. 13, 14, 15, 16, 20 e 29, in ordine alla rilevata sussistenza per la configurazione della violazione ascrittagli, con particolare riguardo alla dichiarata inefficacia dell’autorizzazione alla condotta di coltivazione di sostanze minerali di cava.

3. Con la terza censura il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1369 c.c., nonchè della citata L.R. Lombardia n. 14 del 1998, artt. 13, 15, 16 e 29.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della stessa L.R. Lombardia n. 14 del 1998, artt. 13, 16, art. 18, comma 3, lett. b).

5. Con il quinto mezzo il B. ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla ravvisata sussistenza, da parte della Corte milanese, dell’elemento soggettivo della colpevolezza e dell’esclusione della buona fede nella commissione della condotta attribuita ad esso ricorrente, nella duplice qualità spesa.

6. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1369 c.c., sul presupposto della non rilevata estraneità della fase c.d. “discordanza” al provvedimento oggetto di giudizio da ritenere inerente esclusivamente alla sesta fase di escavazione.

7. Ritiene il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

La Corte di appello di Milano, infatti, con la sentenza qui impugnata ha applicato l’univoca giurisprudenza di questa Corte relativa alla decorrenza del termine di contestazione della violazione oggetto di accertamento quando quest’ultimo sia complesso e necessiti di adeguata istruttoria, precisandosi che solo al termine del completo accertamento l’organo che vi ha provveduto può procedere alla rituale notificazione del verbale di contestazione, da considerarsi, perciò, legittimamente effettuata.

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha compiutamente argomentato sulla indispensabilità di verificare le quantità estratte di materiale con riferimento alle dimensioni della cava e alla durata delle singole condotte protrattesi nel tempo, in correlazione con la normativa speciale in concreto violata, ragioni tutte che, a fronte del sopralluogo effettuato il 2 agosto 2007 e del conseguente deposito della relazione del tecnico incaricato dell’esecuzione dei complessi rilievi, avvenuto l’8 maggio 2008, data nella quale, quindi, si era venuto ad integrare il momento dell’accertamento definitivo delle violazioni, avevano consentito di pervenire alla completa contestazione delle violazioni solo il 18 luglio 2008, e, quindi, nel termine di novanta giorni prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 (perciò ritualmente rispettato).

Del resto, questa Corte, proprio con riguardo specifico alle violazioni della L.R. Lombardia n. 18 del 1982 e L.R. Lombardia n. 14 del 1998, ha statuito il seguente conforme principio (cfr. Cass. n. 11464/2993 e, più di recente, Cass. n. 24258/2018): “in tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, nel caso in cui (come, nella specie, ai sensi della L.R. Lombardia 30 marzo 1982, n. 18 e L.R. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14) la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l’accertamento del fatto materiale integrante l’infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell’abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito, presso il soggetto competente all’irrogazione della sanzione, della definitiva relazione del tecnico incaricato dell’accertamento. Soltanto da questo momento, pertanto, può decorrere il termine di novanta giorni previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, per la notificazione al trasgressore degli estremi dell’infrazione commessa”.

8. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, siccome all’evidenza tra loro connessi, riguardando, sotto diversi profili, la medesima questione.

Anch’essi sono privi di fondamento e vanno respinti.

Osserva il collegio che con l’impugnata sentenza – sulla base di un’esatta interpretazione delle disposizioni normative regionali di riferimento, peraltro di significato univoco – è stata correttamente ritenuta sussistente la violazione accertata per difetto del preventivo rilascio di un’autorizzazione valida ed efficacia per l’attività estrattiva, dal momento che con il provvedimento dirigenziale n. 837/2006 la stessa autorizzazione era stata subordinata, ai fini della sua idoneità a produrre effetti, in modo esplicito ed inequivoco sia alla stipula della convenzione con il Comune che al deposito, presso lo stesso ente, delle garanzie patrimoniali (come tali presupponenti la preventiva conclusione della convenzione), ravvisandosi, perciò, come insufficiente allo scopo qualsiasi altra determinazione od approvazione (come quella provinciale del progetto gestionale dell’ambito estrattivo interessato dall’attività di cava) o altra pregressa autorizzazione riguardante una diversa attività di estrazione.

Al riguardo bisogna rimarcare come la stipula della convenzione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione ed il Comune, nonchè la prestazione delle inerenti garanzie patrimoniali, costituiscono obbligazioni (gli artt. 15 e 16 della Legge Regionale in esame sanciscono che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’assolvimento dei loro adempimenti) previste dalla legge al fine di tutelare l’ambiente ed il territorio interessati dall’attività estrattiva.

Nè, nella fattispecie, ci si trovava in presenza delle condizioni per intervenire con la mera sospensione dell’attività, non ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 20 della Legge Regionale in questione.

Anche le altre argomentazioni compiute nell’impugnata sentenza circa la supposta violazione degli artt. 15, 16, 20 e 29 della Legge Regionale in oggetto sono del tutto condivisibili, dovendosi, in particolare, evidenziare come il richiamato ultimo articolo legittimava l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria più grave per il caso dell’accertata violazione dell’esercizio dell’attività estrattiva in assenza di un titolo autorizzativo valido ed efficace.

9. Anche la quinta censura non coglie nel segno e deve essere rigettata.

Al riguardo il giudice di appello ha applicato la consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla sussistenza della presunzione di colpa al fine della configurazione dell’elemento soggettivo richiesto in tema di violazioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, avendo, peraltro, la stessa Corte territoriale evidenziato come – in dipendenza della qualità di operatore professionale del settore – il B. non poteva non essere a conoscenza della necessità della preventiva autorizzazione anche per la coltivazione della c.d. “sesta fase”.

E’ pacifico, infatti, il principio (cfr. Cass. SU n. 20930/2009, Cass. n. 720/2018 e, da ultimo, Cass. n. 11777/2020) secondo cui la L. n. 689 del 1981, art. 3 – alla stregua del quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa – postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (che la Corte di appello ha accertato come non assolto).

10. Pure il sesto ed ultimo motivo deve essere disatteso.

Va, invero, rilevato che la Corte di appello non è incorsa in alcuna delle violazioni dei denunciati criteri ermeneutici (contestandosi, piuttosto, il risultato raggiunto da detta Corte per effetto della compiuta interpretazione), dal momento che la stessa ha posto in risalto come, in effetti, la contestazione concerneva l’escavazione abusiva di mc. 122.636 di materiale inerte effettuata – si badi – in zona esterna alla c.d. Fase 5, onde l’espressione immediatamente seguente “interessata dalla sesta fase di escavazione, c.d. prima fase del Pg. 1 – c.da (OMISSIS), mai effettivamente autorizzata” avrebbe dovuto correttamente essere intesa in senso temporale e non strettamente spaziale, e ciò, quindi, per l’assorbente ragione che l’autorizzazione per la sesta fase non era – per quanto precedentemente evidenziato in risposta ai motivi secondo, terzo e quarto – divenuta efficace. Pertanto, proprio in virtù dell’accertata ritenuta inefficacia, l’Amministrazione comunale ha legittimamente sanzionato tutta la relativa attività estrattiva, siccome frutto di escavazione abusiva con riferimento alla previsione contenuta nella L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 29, comma 1.

11. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente (nella duplice qualità), al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidando nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 16.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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