Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29927 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8409-2017 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA GALELLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARCO PIZZUTELLI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2017 R.G.N. 440/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIZZUTELLI MARCO;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 639 pubblicata il 6.2.17, ha respinto il reclamo proposto dalla sig.ra C.T. avverso la sentenza di primo grado che, confermando l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla predetta il 28.11.2012.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha escluso la violazione del principio di specificità della contestazione, rilevando come la lettera contenesse la dettagliata indicazione di tutte le operazioni irregolari; in particolare, i fondi disinvestiti con il numero del conto corrente abbinato, il conto di accredito e il giorno di esecuzione delle operazioni. Ha precisato come la mancata indicazione dell’orario delle singole operazioni non avesse in alcun modo pregiudicato la difesa della lavoratrice, svolta con due articolate note di giustificazioni, depositate il 5.10.12 e l’8.10.12, e come peraltro la società avesse più volte invitato la dipendente ad esaminare la documentazione per la verifica degli orari di esecuzione delle operazioni, ma con esito negativo.

3. La Corte di merito ha parimenti escluso la violazione del principio di immediatezza nell’esercizio del potere disciplinare sul rilievo che la società datoriale, in data 9.5.12, aveva chiesto chiarimenti alla dipendente; l’11.5.12 l’aveva sospesa cautelativamente dal servizio; il 18.9.12 aveva ricevuto la relazione ispettiva; l’1.10.12 proceduto alla contestazione disciplinare e il 28.11.12 al licenziamento.

4. Ha ritenuto che l’istruttoria svolta avesse smentito le giustificazioni fornite dalla lavoratrice e confermato la sussistenza degli addebiti, di gravità tale da giustificare il recesso in tronco.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sig.ra C., affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a..

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la lavoratrice ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2106 c.c. e del principio di specificità della contestazione disciplinare, per omessa indicazione degli orari delle operazioni irregolari, nonchè violazione dei principi di immodificabilità e di non integrabilità aliunde della contestazione, con lesione del diritto di difesa e del diritto alla prova.

2. Ha sottolineato come solo la conoscenza dell’esatto orario delle operazioni anomale le avrebbe consentito una adeguata difesa, mediante la prova della assenza dalla propria postazione in quei precisi momenti, e quindi del malfunzionamento del sistema informatico aziendale o dell’esecuzione delle operazioni irregolari ad opera di terzi, con uso illecito della sua matricola informatica.

3. Nè il difetto di specificità della contestazione poteva dirsi sanato, secondo la C., dalla disponibilità datoriale a farle visionare la documentazione concernente gli orari delle operazioni.

4. Il motivo è infondato.

5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.. L’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito, (Cass. n. 7546 del 2006; Cass. n. 11045 del 2004).

6. Nel caso in esame, la Corte di merito ha riportato ampi stralci della contestazione disciplinare atti a rivelarne il carattere dettagliato e minuzioso ed ha anche argomentato sul carattere non ostativo, ai fini difensivi, dell’omessa indicazione dell’orario delle singole operazioni, sia in ragione delle articolate difese svolte dalla dipendente e sia per il disinteresse dalla stessa mostrato a consultare la documentazione, messa a disposizione dalla Banca, contenente anche l’orario delle singole operazioni.

7. D’altra parte, dal punto di vista logico, la mancata conoscenza dell’orario in cui sarebbero state realizzate le irregolarità non precludeva alla lavoratrice di ricostruire, in relazione ai giorni indicati, le pause dal lavoro con allontanamento dalla postazione.

8. E’ vero che la complessità della documentazione, su cui peraltro la sentenza impugnata ha fatto leva per escludere il difetto di immediatezza della contestazione, avrebbe richiesto da parte della lavoratrice un esame approfondito e, probabilmente, con la consulenza di un rappresentante sindacale o di un legale, ma anzitutto non è neanche allegato che la dipendente abbia richiesto di aver copia dei documenti o di poterli visionare con un proprio consulente e, peraltro, tale aspetto, che certo coinvolge la concreta possibilità di difesa, non attiene alla specificità della contestazione.

9. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la L. n. 300 del 1970, art. 7, non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, potendo peraltro il lavoratore ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa (cfr. Cass. n. 7153 del 2008; n. 18288 del 2007); ed invero la messa a disposizione da parte del datore di lavoro dei documenti aziendali deve ritenersi dovuta solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa (cfr. Cass. n. 14225 del 2000), con conseguente necessità, in tale ultima ipotesi, che il lavoratore, il quale lamenti la violazione di tale obbligo, individui i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine, (Cass. n. 23304 del 2010), elementi nel caso di specie del tutto assenti.

10. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sui motivi di reclamo concernenti: la mancata indicazione dell’orario per l’operazione del 9.3.12; la perplessa e contraddittoria formulazione degli addebiti disciplinari nn. 2 e 4 relativi a operazioni compiute su un unico conto corrente, tuttavia indicato come intestato a clienti diversi; in subordine, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

11. Il motivo è inammissibile.

12. Affinchè si configuri il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 18459 del 2014; Cass. n. 21613de1 2013; Cass. n. 20311 del 2011; Cass. n. 10696 del 2007).

13. Occorre poi considerare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, (Cass. n. 18635 del 2011).

14. Nel caso in esame, la Corte di merito ha espressamente stabilito l’irrilevanza degli orari delle operazioni irregolari pronunciandosi sulla censura di mancata specificità della contestazione; il difetto di una decisione espressa sulla mancata indicazione dell’orario dell’operazione risalente al 9.3.12 non può interpretarsi come omessa pronuncia, in presenza di una statuizione logicamente riferibile a tutte le operazioni irregolari.

15. Parimenti inammissibile è la censura di omessa pronuncia sulla contraddittorietà della contestazione che, nel fare riferimento ad un conto corrente su cui sarebbero state compiute le irregolari operazioni di disinvestimento da parte della C., indicava due diversi intestatari, non avendo la ricorrente specificato se e in che modo tale errore abbia inciso sul suo diritto di difesa.

16. Non può trovare accoglimento la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 che, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 8053 del 2014, ricorre solo caso di inesistenza della motivazione, nel senso che essa manchi fisicamente oppure esista ma sia tale da essere apodittica e del tutto apparente o talmente contraddittoria nei suoi stessi elementi espositivi da equivalere ad una motivazione inesistente, caratteristiche neanche denunciate nel caso in oggetto.

17. Col terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2119 c.c. e del principio di immediatezza nell’esercizio del potere disciplinare con insanabile lesione del suo diritto di difesa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

18. Ha sostenuto come i fatti contestati con lettera dell’1.10.12 fossero perfettamente noti alla Banca già il 9.5.2012, data del colloquio – interrogatorio svolto con la dipendente; come la Banca non avesse fornito valide giustificazioni sul tempo necessario, circa cinque mesi, per l’esercizio del potere disciplinare e come erroneamente fosse stata esclusa l’ammissione della c.t.u. percipiente, richiesta dalla lavoratrice, al fine di accertare le ore di lavoro necessarie per eseguire l’auditing dei dati memorizzati sul supporto informatico prodotto dalla Banca.

19. Anche questo motivo risulta infondato.

20. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel licenziamento per motivi disciplinari il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l’esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, debba essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto ed alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per una adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da questi fornite (cfr. Cass. n. 11933 del 2003; Cass. n. 10997 del 2001, Cass. n. 9253 del 2001, 14415 del 2000, Cass. n. 5308 del 2000).

21. Ha precisato come il ritardo nella contestazione, oltre a determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, potrebbe indurre quest’ultimo a ritenere che il datore di lavoro abbia inteso soprassedere al licenziamento considerando non grave o, comunque, non meritevole della sanzione espulsiva l’addebito mosso (Cass., S.U., n. 30985 del 2017; Cass. n. 8200 del 2000).

22. Ha aggiunto che una simile deduzione, nonostante il differimento della contestazione o del recesso per un ragionevole lasso di tempo, non sia ammissibile in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà del datore di lavoro di perseguire la violazione e di irrogare la sanzione del licenziamento (Cass. n. 5751 del 1997).

23. Questa Corte ha poi sempre ribadito come la valutazione in ordine al rispetto del principio di immediatezza si sostanzi in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da errore e priva di vizi logici (cfr. Cass. n. 10997 del 2001, Cass. n. 9253 del 2001, Cass. n. 14415 del 2000).

24. Nella specie la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi ed ha ritenuto rispettato il criterio di immediatezza evidenziando come in data 9.5.12 la Banca avesse chiesto chiarimenti alla dipendente su alcune operazioni irregolari relative a clienti del portafoglio della predetta; in data 11.5.12 avesse disposto l’allontanamento della stessa dal servizio; che la relazione ispettiva era stata depositata il 18.9.12, con successiva contestazione disciplinare dell’1.10.12.

25. La Corte territoriale ha ritenuto congruo il tempo trascorso in ragione della necessità di controllo di molteplici posizioni informatiche, reso necessario dalle dichiarazioni della lavoratrice che aveva insinuato l’illecito utilizzo della propria postazione ad opera di terzi; tenuto conto, inoltre, della mole di documentazione da esaminare, delle dimensioni aziendali nonchè dell’intervallo feriale. Queste valutazioni di fatto, sorrette da logica e coerente motivazione, si sottraggono alle censure mosse dalla ricorrente che, peraltro, in quanto sospesa dal servizio, non poteva logicamente confidare nella rinuncia di parte datoriale all’uso del potere di recesso.

26. Occorre poi considerare che i vizi motivazionali dedotti dalla ricorrente sono inammissibili in questa sede anche in ragione della disciplina della c.d. doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis (reclamo depositato nel 2015).

27. Insussistente è anche la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. avendo la Corte territoriale addossato al datore, e non alla controparte, l’onere di prova della immediatezza della contestazione.

28. Col quarto motivo di ricorso la lavoratrice ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115,421,61,191 e ss. e 210 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. e art. 6.1. CEDU, nonchè dei principi in materia di diritto alla prova, in ordine alla mancata ammissione di c.t.u. informatica con funzione percipiente e al mancato ordine di esibizione a carico della Banca datrice di lavoro; inoltre, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. in relazione a documento informatico privo di firma digitale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. In subordine, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza assoluta di motivazione o motivazione apparente o manifestamente illogica, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

29. Ai fini dell’esame del quarto motivo di ricorso, è utile premettere come la violazione dell’art. 115 c.p.c. possa essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10 giugno 2016, n. 11892): è nel potere del giudice, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, ammettere esclusivamente le prove che ritenga motivatamente rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 cod. proc. civ.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie (Cass. 7 dicembre 1974, n. 4090; Cass. 20 aprile 1973, n. 1141; Cass. 24 ottobre 1970, n. 2141).

30. La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass., 20 settembre 2013, n. 21603).

31. Alla luce di questi principi e tenuto conto del regime della c.d. doppia conforme applicabile nel giudizio in esame, devono ritenersi inammissibili tutte le censure sulla mancata ammissione di mezzi istruttori e sulla valutazione delle prove raccolte. Le censure sarebbero inammissibili, pur a prescindere dall’art. 348 ter c.p.c., u.c., in quanto non conformi allo schema legale del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Le stesse, infatti, non hanno ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico dotato di decisività, ma unicamente la valutazione delle istanze e delle risultanze istruttorie.

32. La Corte d’appello ha congruamente motivato sulla irrilevanza di una consulenza tecnica (e del connesso ordine di esibizione) al fine di accertare eventuali anomalie del sistema informatico avendo valutato le prove raccolte, anche in secondo grado, come sufficienti a dimostrare l’imputabilità alla C. delle operazioni irregolari e l’infondatezza delle giustificazioni dalla medesima addotte. E nessuna specifica censura è stata mossa, nel ricorso in esame, alla parte della sentenza impugnata che costituisce l’architrave della responsabilità della dipendente per le irregolari operazioni, vale a dire la smentita documentale delle affermazioni della stessa sul mancato accesso ai propri conti correnti nel periodo in cui risultano realizzati gli irregolari movimenti di denaro nonchè la smentita, ad opera di tutti i testimoni escussi, della prassi dei dipendenti di allontanarsi dalla propria postazione senza previa chiusura della stessa e dei relativi collegamenti.

33. Non può trovare accoglimento la dedotta violazione dell’art. 6 della Cedu e dell’art. 24 Cost., dovendosi richiamare l’orientamento espresso da questa Corte secondo cui “in tema di prova, non può essere invocata la lesione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo al fine di censurare l’ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale, in violazione del regime processuale interno, spettando esclusivamente a quest’ultimo valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli di cui una parte chiede la produzione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non pertinente il richiamo all’art. 6 CEDU al fine di censurare le decisioni del giudice del merito in ordine all’ammissione della prova per testi ed alla disposizione della consulenza tecnica d’ufficio), (Cass. n. 13603 del 2011).

34. Infondata è anche la censura di violazione dell’art. 2712 c.c. per avere la Corte d’appello utilizzato documenti informatici privi di firma digitale e di procedure di validazione atte ad attestarne la conformità ai documenti esistenti nel sistema, e nonostante il disconoscimento da parte della lavoratrice di conformità degli stessi alla realtà riprodotta.

35. In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., questa Corte ha statuito come “il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. n. 3122 del 2015; 2117 del 2011).

36. Nel caso di specie, la lavoratrice ha contestato del tutto genericamente i documenti informatici provenienti dalla Banca, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e facendo leva sull’assunto assolutamente non argomentato di “inaffidabilità del sistema informatico in uso alla filiale”, e sulla propria richiesta di ammissione di una consulenza tecnica sul punto.

37. Nè appare dirimente o rilevante l’assenza di meccanismi di blocco automatico dei terminali in caso di operazioni irregolari, di cui non è neanche allegata l’incidenza sulla validità dei documenti informatici, e che è stata analizzata dalla Corte di merito per sottolineare come proprio tale lacuna avesse consentito alla C. di compiere e di portare a termine le operazioni illecite.

38. Col quinto motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7,artt. 2106 e 2119 c.c., del criterio di ripartizione dell’onere di prova in materia di sanzioni disciplinari; nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sui motivi di reclamo relativi agli addebiti disciplinari, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in subordine, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza assoluta di motivazione o motivazione apparente o manifestamente illogica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

39. Anche questo motivo è inammissibile perchè, nonostante il riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., contiene unicamente censure che attengono alla selezione e valutazione degli elementi di prova posti a base della decisione, quindi ad accertamenti in fatto che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, tanto più in ragione delle preclusioni derivanti dall’art. 348 ter c.p.c., u.c., e dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

40. Peraltro, gli argomenti spesi dalla ricorrente non solo non investono l’omesso esame di fatti storici ma non appaiono neanche decisivi. La deposizione del sig. S., riportata nella sentenza impugnata, unitamente a quella della Z. e alle dichiarazioni rese dalla C., non conduce alla insussistenza dell’addebito n. 5 (debitamente trascritto nel ricorso), come preteso dalla ricorrente, risultando anzi confermata la anomala variazione del conto corrente di appoggio e, specificamente, l’inspiegabile accredito del ricavo della vendita dei titoli del sig. S. sul conto corrente di altro cliente, la Z.. Nè può ritenersi attratta nel vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ratione temporis applicabile, quindi riferita ad un fatto storico in senso fenomenico, la valutazione dell’elemento soggettivo che la ricorrente assume colposo rispetto a detta operazione per l’assenza di profitto in suo favore.

41. Quanto all’addebito n. 6 (trascritto nel ricorso), relativo all’operazione del 9.3.12, sul deposito intestato al sig. R., con accredito del netto ricavo della vendita sul conto corrente della C., il mancato esplicito riferimento nella sentenza impugnata alla deposizione della teste A. non costituisce fatto storico, tantomeno decisivo, ma unicamente una implicita valutazione di ininfluenza della testimonianza sull’impianto probatorio come motivatamente ricostruito, e ciò anche quanto alla inconsistenza della tesi difensiva su “invidia e gelosia professionale da parte dei colleghi o approcci sentimentali di altro collega non corrisposti”.

42. Col sesto motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. e del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

43. Deve al riguardo ribadirsi, anche con riferimento all’art. 2119 c.c. oggetto del quinto motivo di ricorso, come i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscano clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall’interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli “standards” esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito, (Cass. n. 7426 del 2018).

44. Le censure mosse dalla ricorrente, in quanto attengono non alla erronea applicazione dei parametri normativi di giusta causa e proporzionalità bensì alla individuazione e valutazione, ad opera della Corte di merito, degli elementi concreti integranti i suddetti parametri, risultano inammissibili.

45. Per le considerazione finora svolte, il ricorso in esame deve essere respinto.

46. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, avviene secondo il criterio di soccombenza, con condanna quindi della parte ricorrente.

47. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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