Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29927 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30327-2018 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25329/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione

civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2019.

Fatto

RITENUTO

Che:

pronunciando sul ricorso proposto da F.S. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3642/2014, depositata il 28/08/2014, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con sentenza 11 ottobre 2018, n. 25329, ha così provveduto: “La Corte accoglie secondo e terzo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello. Dichiara compensate le spese del giudizio di appello. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge”;

che peraltro, in motivazione, a pagina 8, la sentenza 11 ottobre 2018, n. 25329 affermava: “Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del Ministero soccombente e si liquidano in dispositivo”;

che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa sentenza F.S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 ottobre 2018 al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato, lamentando il contrasto tra parte motiva e dispositivo quanto alla condanna alle spese del giudizio di cassazione, nonchè quanto alla quantificazione degli esborsi, liquidati in Euro 200,00, senza tener conto delle spese di notifica e marche da bollo, nè dell’importo di Euro 1.518,00, costo sostenuto per il versamento del contributo unificato, dovendosi perciò correggere in Euro 1.555,28 la relativa voce;

che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è ammissibile, giacchè il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione (nella specie, “Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite”) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, “Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del Ministero soccombente e si liquidano in dispositivo”), non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, 21/06/2018, n. 16415; Cass. Sez. 6 – 2, 12/09/2012, n. 15321);

ritenuto, al contrario, come non sussista l’errore dedotto dal ricorrente per la mancata indicazione in sentenza, nell’importo degli esborsi ripetibili dal vincitore, delle spese di notifica e marche da bollo (in relazione alle quali occorre considerare come la sentenza 11 ottobre 2018, n. 25329 abbia liquidato l’importo di Euro 200,00 per “esborsi”), nonchè della somma versata a titolo di contributo unificato, in quanto il contributo unificato atti giudiziari, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, costituisce, com’è noto, un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicchè il beneficiario della stessa può azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell’obbligazione “ex lege”, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna in danno della controparte, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare (Cass. Sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23830; Cass. Sez. 6 – 2, 17/09/2013, n. 21207);

considerato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, 2 Sezione civile, 11 ottobre 2018, n. 25329, attraverso la sostituzione nel relativo dispositivo del periodo: “Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge” col periodo “Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge”; rigetta per il resto l’istanza di correzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA