Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29927 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29927 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 24317-2016 proposto da:
SPAGNOLI N1- ,BINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROLA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DI-1L’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAUR() RICCI, EMANUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA RULLI;

– resistente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 2288/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, emessa il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 21 aprile 2016, la Corte di Appello di Roma,
rigettava il gravame proposto da Albino Spagnoli nei confronti
dell’INPS ed avverso la sentenza di primo grado che aveva
riconosciuto) il suo diritto all’indennità di accompagnamento solo a far
data dal febbraio 2013 e condannava l’appellante al pagamento delle
spese del grado di appello, che liquidava in complessivi [tiro 2.415 00
,

oltre spese generali, IVA e cpa;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo Spagnoli
affidato ad un unico motivo, avente ad oggetto il capo della sentenza
relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite;
che l’I.N.P.S. ha depositato procura;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ, ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO
che con l’unico) motivo di ricorso, si (.1C1111111C1A virliaZinne e/0 falsa
applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli ara.
91, 93 e 115 cod. proc. civ. , 2, 38 e 111 Costituzione ( ex art. 360,
primo comma n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello
erroneamente condannato lo Spagnoli alle spese nonostante lo stesso
avesse reso la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
come modificato dal D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, conv. in legge
Ric. 2016 n. 24317 sez. ML – ud. 09-11-2017
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RIL EVATO

24 novembre 2003 n. 326, art. 42, comma 11, ( riportata testualmente
in ricorso ) non in calce all’atto introduttivo del giudizio, bensì in calce
alla procura alle liti a margine di detto ricorso, dichiarazione
regolarmente sottoscritta dalla parte; evidenziava, altresì, che l’aver
versato il contributo unificato non era una ammissione di possedere un

impugnata sentenza;
che il motivo ricorso è manifestamente fondato alla luce del principio
affermato da- questa Corte secondo cui l’art. 152 disp. att. cod. proc.
civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n.
326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle
condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri
processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione “nelle conclusioni dell’atto introduttivo”, va
interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero
deve essere dato conto nell’atto) introduttivo del giudizio, cosicché
deve ritenersi l’efficacia della dichiarazione sostitutiva che, pur
materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata
nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente
prodotta con il medesimo ( Cass. 11 maggio 2015 n. 9498; Cass. 26
luglio 2011, n. 16284); orbene, la dichiarazione resa dallo Spagnoli e
da lui sottoscritta posta in calce alla procura alle liti a margine del
ricorso introduttivo del giudizio è da considerarsi valida
per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di
soccombenza facendo parte integrante del ricorso;
che, inoltre, va evidenziato come il versamento del contributo
unificato non può essere considerato, a fronte della dichiarazione resa
ai sensi dell’art. 152 disp.att. cod. proc. civ., una ammissione implicita
di possedere un reddito superiore al limite indicato dal citato art. 152
Ric. 2016 n. 24317 sez. ML – ud. 09-11-2017
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reddito superiore a quello previsto, come, invece, pure ritenuto nella

disp. att. cod. proc. civ., a maggior ragione nel caso in esame in cui il
difensore risulta essersi dichiarato antistatario;

che, per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta del
relatore, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata in parte
qua

con decisione della causa nel merito — ex art. 384, secondo

fatto – con declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio di
appello;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate in favore dello Spagnoli come da dispositivo con attribuzione
all’avv. Giovanni Angelozzi per dichiarato anticipo fattone;

P.Q.M.
1.a Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nella parte
relativa alla statuzione in ordine alle spese e, decidendo nel merito,
dichiara non ripetibili le spese relative al giudizio di appello; condanna
l’INPS alle spese del presente giudizio liquidate in curo 200,00 per
csborsi, curo 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
forfetario nella misura del I 5%, con attribuzione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017

esidente

comma, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di

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