Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29926 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PACE FABIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/06/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 25/09/2007, depositata il 18/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito l’Avvocato PACE FABIO, difensore del ricorrente, che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO, difensore della

controricorrente, che si riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale nella persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la

cassazione con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, ex dipendente dell’Enel, ha impugnato con esito negativo, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Torino, il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di ritenute operate dal fondo pensione denominato Pia (previdenza integrativa aziendale), a titolo di Irpef, sulla liquidazione erogata dell’anno 2000 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La commissione tributaria regionale del Piemonte non ha confermato la statuizione di primo grado, ritenendo legittima la sottoposizione dell’importo a tassazione separata, in base all’aliquota e ai criteri predisposti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17 Tuir (testo allora vigente) per il t.f.r.

Contro questa sentenza ricorre adesso per cassazione il contribuente, articolando due motivi di censura. Resiste l’agenzia con controricorso. Entrambi hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo mezzo, concluso da idoneo questo, il ricorrente innanzi tutto deduce, in base al testo pro tempore vigente, violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, Tuir, della L. n. 482 del 1985, art. 6 del D.L. n. 669 del 1986, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 Tuir. Assume essere la sentenza errata in diritto per il fatto di aver escluso dall’assoggettamento a tassazione quale reddito da capitale (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 42, comma 4) la prestazione giustappunto di capitale erogata in forza di accordo individuale intercorso nell’anno d’imposta 2000, in luogo della prestazione pensionistica aziendale di cui all’accordo collettivo Enel-Fndai del 16.4.1986.

Col secondo mezzo, denunzia invece un vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di esaminare in modo completo i documenti acquisiti, e in particolare il detto accordo collettivo dell’aprile 1986, onde stabilire la natura dell’erogazione siccome dipendente da un contratto assicurativo o di capitalizzazione.

2. – I due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto connessi, sono fondati nei termini appresso indicati.

3. – E’ rilievo preliminare che, nella specie, si discorre di un’erogazione di capitale avvenuta nell’anno 2000, dopo il collocamento in quiescenza del dipendente dell’Enel, il quale aveva fruito di polizza assicurativa sulla vita in base ad accordo sindacale del 16.4.1986.

La questione sottesa dal ricorso – che dunque riguarda il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari – ha trovato soluzione nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 13642/2011 sul presupposto che il fondo, ivi denominato Fondenel e in precedenza denominato Pia, abbia natura di fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente.

Il profilo di diritto, inciso dal ricorso, è stato quindi definito in base alla distinzione temporale della iscrizione a forme pensionistiche complementari avvenuta prima o dopo il D.Lgs. n. 124 del 1993, essendo stato enucleato il principio secondo cui solo nel secondo caso è in toto applicabile il trattamento tributario della tassazione separata. Per gli iscritti in epoca anteriore, come il ricorrente, è invece necessario distinguere, quanto alle prestazioni erogate in forma di capitale, tra: (a) importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i quali la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata unicamente nei limiti delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo invece le somme rinvenienti dalla liquidazione del ed.

rendimento (per tale dovendosi intendere, in base al citato arresto delle sezioni unite, il “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato) soggette a ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; e (b) importi maturati dopo il 1 gennaio 2001, ai quali, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 del Tuir (non essendo più consentito distinguere, al riguardo, tra capitale e rendimento di polizza). A siffatto insegnamento, dettato in funzione nomofilattica, devesi assicurare continuità.

4. – L’impugnata sentenza, nel ritenere legittimo, nel caso di specie, il regime di tassazione separata, con proiezione secca su una forma di tassazione analoga a quella del tfr, non essendo in linea con la ripetuta distinzione tra somme liquidate in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro e somme corrispondenti al rendimento di polizza nel senso appena esposto. Approvata va dunque soggetta a cassazione, con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale, la quale provvederà a rivalutare il merito sulla base del richiamato principio di diritto. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Piemonte.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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