Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29926 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27321/2016 proposto da:

FORMEZ PA CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE AMMODERNAMENTO

DELLE P A, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio

dell’avvocato GIAN CARLO PERONE, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBI0,32, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SILVESTRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIA MEZZINA

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3156/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/06/2016 R.G.N. 3487/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PERONE GIAN CARLO;

udito l’Avvocato MEZZINA VITTORIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato la nullità del termine apposto al primo dei contratti intercorsi tra V.A. e il Formez PA – Centro Servizi Assistenza e Formazione per l’Ammodernamento della PA (d’ora in poi Formez PA), ed ha dichiarato che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal (OMISSIS) condannando il Formez PA al pagamento in favore della Corsi dell’indennità risarcitoria prevista dalla L. 4 novembre 2010 n. 183, art. 32, comma 5, quantificata in otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

2. La Corte territoriale ha accertato che il termine apposto al contratto non era sorretto da una causale rispettosa del disposto del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e che alla data della sua sottoscrizione, non era più vigente il regime transitorio dettato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 11, – in base al quale gli accordi stipulati nella vigenza della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, continuavano a spiegare efficacia fino alla loro naturale scadenza – atteso che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro era stato sottoscritto il 7 marzo 2002.

3. Per la cassazione della sentenza il Formez PA ha proposto tempestivo e rituale ricorso affidato a tre motivi. V.A. ha resistito con tempestivo controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. In particolare il Formez PA ha osservato che in applicazione della sopravvenuta disciplina dettata dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 19, non sarebbe consentita la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito della conversione del contratto a termine stante l’assoggettamento del Formez PA, ente in house del Dipartimento della Funzione Pubblica assoggettato al controllo della Corte dei Conti, al medesimo regime previsto per le pubbliche amministrazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione al CCNL Formez del 7 marzo 2002 ed al precedente accordo del 20 luglio 1998.

4.1. Il ricorrente ha premesso che i contratti di cui si chiede l’interpretazione costituiscono tutti contratti ed accordi collettivi nazionali. Ha sottolineato che il rapporto di lavoro del personale del Formez PA, associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato così come previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285 e confermato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, è regolato da un proprio contratto collettivo di categoria distinto da ogni altra disciplina sindacale ed ha evidenziato che non si tratta di un’articolazione decentrata di contratti di superiore livello, nè sussistono articolazioni aziendali o territoriali della disciplina che è stata sindacalmente stabilita per tutto il personale dell’Ente.

4.2. Sostiene quindi il ricorrente che erroneamente la sentenza avrebbe affermato che con il contratto collettivo del 7 marzo 2002, sottoscritto nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, sarebbe stata attribuita perdurante efficacia agli accordi già vigenti così violando il citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 2. Sottolinea che in realtà le parti sociali, all’art. 15 contratto collettivo, avevano convenuto di rinviare ad un secondo momento, con una sessione da attivare entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto, la nuova definizione dell’accordo sulle modalità di attivazione dei contratti a termine in conformità alla disciplina adottata nel 2001. Si sarebbe stralciato l’esame di tali problematiche da affrontare in un momento successivo. Conseguentemente sarebbe perdurata l’efficacia dell’accordo del 1998, privo di un termine di scadenza mai introdotto, fino all’attivazione della nuova e specifica sessione mai intervenuta nella vigenza del CCNL 2001-2004 e dunque, non essendosi verificato l’evento caducatorio dell’efficacia dell’Accordo del 1998, in applicazione del ricordato art. 11 del citato D.Lgs. n. 368 del 2001 e nel rispetto della L. n. 56 del 1987, art. 23, il termine apposto al contratto stipulato dalla Corsi era del tutto legittimo.

5. La censura è infondata.

5.1. La Corte territoriale ha accertato l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra il Formez e la Corsi sull’assorbente rilievo che la causale indicata per giustificarne l’apposizione non era conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, atteso che non enunciava le concrete ragioni e le esigenze che avevano reso necessario il ricorso alla prestazione temporanea richiamando puramente e semplicemente l’Accordo sindacale del 20 luglio 1998 la cui efficacia protratta per effetto del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, era, tuttavia, venuta meno con la sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti del Formez 2001-2004.

5.2. Ed infatti a norma del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 2, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della citata L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

5.3. In linea di principio, pertanto, i contratti a termine che, come quello odierno, siano stati stipulati successivamente alla sottoscrizione del contratto collettivo non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 – che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’accordo sindacale del 20 luglio 1998, stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti (ad analoghe conclusioni si è pervenuti con riguardo ai contratti a termine stipulati con Poste Italiane s.p.a., si veda Cass. 12/10/2015 n. 20441 e 13/07/2010n. 16424).

5.4. Nello specifico la Corte territoriale ha accertato che gli accordi sindacali erano venuti a scadenza e che una disposizione del contratto collettivo intervenuto quando il decreto legislativo era già entrato in vigore non avrebbero potuto prorogarne l’efficacia.

5.5. Si tratta di interpretazione coerente con quanto più volte affermato da questa Corte che con riguardo alle assunzioni a termine di lavoratori subordinati effettuate ai sensi della L. 28 febbraio 1998, n. 56, art. 23, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, ha ritenuto che tale disciplina continui a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, che pure ne reca la formale abrogazione, limitatamente alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza della L. del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi, atteso che la disciplina transitoria, desumibile dal D.Lgs. n. 368, art. 11, ha proprio la finalità di garantire una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema (cfr. oltre a quella già citate Cass. 04/08/2008 n. 21092). In sostanza il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, accanto alla “continuazione degli effetti” fino alla scadenza, dei contratti individuali conclusi in attuazione della normativa previgente, “in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1” del citato art. 11, ha previsto, “in via transitoria e salve diverse intese”, anche il “mantenimento” dell’efficacia “delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della citata L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore” del decreto legislativo, “fino alla data di scadenza” dei contratti collettivi stessi.

L’elemento letterale indica chiaramente che le clausole collettive legittimanti la apposizione del termine, in virtù della “delega in bianco” espressa dal legislatore del 1987, conservano la loro medesima pregressa efficacia e che, conseguentemente, anche la abrogazione della norma delegante è, in via transitoria, eccezionalmente attenuata soltanto nella misura in cui restano validi gli effetti delle deleghe già esercitate dalle parti collettive, all’entrata in vigore del decreto legislativo. Nello stesso senso depone, poi, la ratio della norma, la quale proprio per garantire una transizione morbida tra vecchio e nuovo sistema, ha previsto il “mantenimento” dell’efficacia delle clausole collettive in vigore, ovverosia la conservazione degli stessi effetti pregressi nella loro pienezza, fino alla “data di scadenza” del c.c.n.l..

Orbene, nel quadro del regime transitorio delineato e della natura eccezionale della normativa descritta, ritiene il Collegio che la “data di scadenza” del c.c.n.l. non possa che essere quella chiaramente e formalmente fissata dalle parti collettive che definirono che sarebbero restati in vigore fino alla data di stipulazione del nuovo contratto collettivo sottoscritto il 7 marzo 2002.

5.6. Nè può ritenersi come suggerisce il Formez che con il contratto si sia inteso ulteriormente differire la scadenza degli accordi atteso che l’art. 15 c.c.n.l. del 2002, si è limitato a differire l’adozione di una disciplina convenzionale in tema di contratto a termine ma non ha, nè avrebbe potuto, prorogato l’efficacia di un accordo già scaduto.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2. Sostiene il Formez che la causale apposta al contratto sarebbe sufficientemente specifica anche se esaminata alla luce del disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, essendo la ragione giustificatrice per relationem specificata con il rinvio alle “attività espletate dalla Direzione Generale” e con il richiamo all’Accordo sindacale come modificato il 22 marzo 2001.

7. Anche tale censura è infondata ove si consideri che il rinvio agli Accordi è precluso dalla loro cessata efficacia e che comunque In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, se la specificazione delle ragioni giustificatrici D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, può risultare “per relationem” anche da altri testi richiamati nel contratto di lavoro, sempre che il rinvio non sia stato fatto per fini diversi, e, comunque, il relativo accertamento costituisce attività d’indagine riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 28/08/2015 n. 17155).

8. Il terzo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione di contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento all’accordo del 20 luglio 1998, è inammissibile poichè si sostanzia in una critica all’interpretazione offerta degli accordi collettivi da parte della Corte di merito, che è preclusa a questo giudice.

9. Quanto alla dedotta impossibilità di disporre la conversione del rapporto a tempo indeterminato per effetto del divieto introdotto dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, va rilevato che il D.Lgs n. 175 del 2016, entrato in vigore il 23.9.2016, non è applicabile al caso in esame perchè la vicenda concreta risale al 2003, la disposizione è addirittura successiva al ricorso per cassazione e nel testo normativo del citato decreto manca una norma esplicita che attribuisca ad esso una efficacia retroattiva (cfr. Cass. 04/04/2018 n. 8360).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Formez PA dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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