Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29926 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23083-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MANETTI;

– ricorrente –

contro

M.P., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RUGGERO FIORE 27, presso lo studio dell’avvocato SILVIO RAHO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO PICCOLO;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO VIA BENEDETTO VARCHI 51 53;

– intimato –

avverso la sentenza n. 785/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 3069/2018 del 5 aprile 2018.

Resistono con controricorso M.G. e M.P. mentre rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Condominio via Benedetto Varchi 51 – 53, Arezzo.

M.M. convenne il Condominio via Benedetto Varchi 51 – 53, Arezzo (di cui l’attrice era condomina insieme soltanto agli altri due partecipanti M.G. e M.P.), per sentir “accertare l’esistenza di errori nelle tabelle millesimali approvate dal Condominio in Arezzo, via Benedetto Varchi nn. 51 – 53, e disporre conseguentemente la revisione delle tabelle millesimali stesse”. L’attrice lamentava il contenuto delle deliberazioni dell’assemblea condominiale del 13 novembre 2013 e del 4 giugno 2014, che avevano revocato la precedente decisione di affidare ad un tecnico la verifica della correttezza delle preesistenti tabelle millesimali approvate a maggioranza, ripristinando le stesse. L’adito Tribunale di Arezzo, con sentenza del 10 maggio 2017, accolse la domanda (riconoscendo gli errori delle tabelle millesimali ed ordinando al Condominio di adottare le tabelle redatte dal CTU nominato) e compensò per intero le spese tra le parti, motivando alla luce del contenuto “tecnico” della causa e della mancata preventiva sottoposizione all’assemblea delle richieste di modifica delle tabelle.

M.M. propose appello avverso la disposta compensazione delle spese, essendo stata integralmente accolta la propria domanda di merito. In sede di gravame si costituirono anche gli altri due condomini M.G. e M.P.. La Corte d’Appello di Firenze ritenne privi di legittimazione passiva M.G. e M.P. “con conseguente carico delle spese”. I giudici di secondo grado ritennero altresì infondato nel merito l’appello sulla compensazione delle spese, stante la soccombenza reciproca, in quanto la stessa attrice si era vista respingere la propria domanda in punto di decorrenza delle nuove tabelle già dal 2012 o dal 2014, e considerata, comunque, la natura “eminentemente tecnica” della decisione. La Corte d’Appello ritenne quindi la causa di valore indeterminabile, e così liquidò in favore di ciascuno dei tre appellati, separatamente costituitisi con autonome comparse, le spese processuali del grado, liquidate in Euro 1.960,00 per la fase di studio, Euro 1.350,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.600,00 per la fase decisoria.

L’unico motivo di ricorso di M.M. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, e del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, essendo il valore della causa d’appello pari ad Euro 7.254,00, come esplicitato nelle conclusioni della citazione e nella dichiarazione resa ai fini del contributo unificato (valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal comma cit. – è determinato a norma del codice di procedura civile.

Va premesso come questa Corte abbia più volte affermato che il valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato ha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto vincolante in ordine alla determinazione del valore della controversia (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2017, n. 9195; Cass. Sez. 2, 20/12/2007, n. 26988).

Secondo, piuttosto, quanto chiarito da Cass. Sez. U, 11/09/2007, n. 19014, ove, come avvenuto nel caso in esame, il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il “disputatum” della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del “decisum” (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado (di recente, conforme, Cass. Sez. 6 – 5, 16/11/2017, n. 27274).

Nella specie, la domanda proposta in primo grado, giacchè volta ad ottenere la revisione per errore dei valori espressi in una tabella millesimale condominiale, doveva riconoscersi di valore indeterminabile, in quanto diretta a rettificare o modificare i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare, così involgendo un rapporto sostanziale che si proietta verso il futuro per un periodo di tempo indeterminato (cfr. Cass. Sez. 2, 28/04/1976, n. 1513). Essendo tuttavia il giudizio proseguito in appello soltanto perchè M.M. domandava la liquidazione ed il rimborso delle spese del giudizio di primo grado da porre a carico della parte soccombente (quantificate dall’appellante in Euro 7.254,00), ed invece integralmente compensate dal Tribunale, le spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado di appello dovevano determinarsi sulla base del “disputatum” della controversia nel grado, da calcolare, appunto, nei limiti dei compensi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, per la cause di valore indeterminabile innanzi al tribunale.

Deve dunque accogliersi il motivo di ricorso e la sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze. Non può procedersi a decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, come auspica la ricorrente, in quanto tale norma presuppone che il giudizio di merito costituisca il frutto della decisione di una mera questione giuridica emergente dal contesto della pronunzia impugnata, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, laddove ai fini della liquidazione delle spese giudiziali sono necessari l’accertamento dell’esatta entità dell’attività giudiziale svolta in relazione al valore della controversia e dunque anche un accesso diretto agli atti delle fasi pregresse del giudizio (cfr. Cass. Sez. 1, 28/02/1996, n. 1570). Il giudice di rinvio riesaminerà la causa uniformandosi al principio richiamato e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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