Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29926 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29926 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso I 8905-2016 proposto da:

IETTO SOC( ORSA, eleuivamente domiciliata in ROMA, VIA
APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO) GIAMPAOLO;

– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 11210661002, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
COMITO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA LAURA
CURATOLA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1610/2015 della COR:FE D’APPELLO di
REGGI() CALABRIA, emessa 1’8/2/2016;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, Soccorsa Tetto conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di

esponendo: di essere venuta a conoscenza, per mezzo di un estratto di
ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, dell’esistenza di pretese
creditorie vantate nei suoi confronti a titolo di omesso versamento di
contributi previdenziali e di cui a quindici cartelle di pagamento
(analiticamente indicate in ricorso); che, sulla scorta di tale premessa,
eccepiva la omessa notifica di dette cartelle ( con conseguente
infondatezza della relativa pretesa creditoria)

e la prescrizione

quinquennale, in parte qua, delle pretese creditorie essendo decorso
tale termine dalla notifica di alcune cartelle e la data del rilascio
dell’estratto di ruolo; che l’adito giudice, dichiarava inesigibile il credito
portato da tre cartelle per intervenuta prescrizione e, quanto a quelli di
cui alle altre cartelle, per ritenuta mancanza di prova della loro notifica,
condannando Equitalia al pagamento delle spese di lite ed al
risarcimento del danno ex art. 96 , ultimo comma, cod. proc. civ.;
che su gravame di Equitalia Sud s.p.a. la Corte di Appello di Reggio
Calabria, con sentenza dell’8 febbraio 2016, confermava la decisione
del primo giudice solo con riferimento alla dichiarata prescrizione delle
tre cartelle di pagamento riformandola nel resto rigettando
l’opposizione avverso le altre cartelle;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Tetto
affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso Equitalia Sud
s.p.a.;

Ric. 2016 n. 18905 sez. ML – ud. 09-11-2017
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Locri — in funzione di giudice del lavoro — Equitalia Sud s.p.a.

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ. dissentendo dalla proposta del relatore sul rilievo che l’INPS non è
parte in giudizio sicchè la richiesta declaratoria di inesigibilità del
credito di cui alle cartelle di pagamento non sarebbe stata opponibile
all’INPS e l’omessa notifica delle cartelle comportava la inesigibilità, sia

somme in esse indicate;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione del’art. 50 d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) in quanto
erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che il vizio di notifica
delle cartelle non comportasse la inesigibilità — seppur temporanea delle somme da riscuotere;

che il motivo è infondato in quanto la questione relativa alla
violazione dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 non ha alcuna rilevanza nel
presente giudizio perchè, per costante giurisprudenza di questa Corte,
la predetta disposizione è applicabile solo nel circoscritto ambito
dell’esecuzione forzata (Cass. ord. n. 26052 del 05/12/2011 Sez. U,
Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015 n. 260512/11,. n. 22018 del
21/09/2017 cui ha fatto seguito Cass. S.U. n. 15354/15 cit.) che, nel
caso in esame, non risulta essere stata iniziata da parte di Equitalia;
/,-)eraltro, non sono state riproposte in questa sede, se trattate nei
precedenti gradi di giudizio, questioni relative alla decadenza dalla
iscrizione a ruolo, alla prescrizione così come ad altre attinenti al
merito delle pretese portate nelle cartelle di pagamento (ulteriori
rispetto alle tre per le quali il credito è stato dichiarato prescritto) di cui
all’opposto estratto di ruolo;
Ric. 2016 n. 18905 sez. ML – ud. 09-11-2017
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pur temporanea, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, delle

che, inoltre, vale ricordare la giurisprudenza di questa Corte secondo
cui un eventuale vizio formale della cartella. o il mancato rispetto del
termine decadenziale previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta
soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo,
ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede

3486 del 23/02/2016, Cass. n. 26395 del 26/11/2013 in motivazione);
pertanto, correttamente la Corte di .\ppello ha evidenziato
nell’impug-nata sentenza che la mancata notifica delle cartelle esattoriali
non potesse dar luogo alla inesigibilità dei crediti in esse indicati;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,
sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da
dispositivo in favore della controricorrente;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 ealer, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in•esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per
compensi professionali , oltre rimborso spese forfetario nella misura del
159/0.

Ric. 2016 n. 18905 sez. ML – ud. 09-11-2017
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giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (Cass. n.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017

esidente

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