Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29925 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18402/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

G.O.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 798/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/07/2013 R.G.N. 1149/2010.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza del 20.6.2013 la corte d’Appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza del tribunale della stessa città del 2.10.2019, ha condannato Poste Italiane spa al pagamento dell’indennità risarcitoria L. n. 2010, ex art. 32, nella misura di tre mensilità di retribuzione, con interessi e rivalutazione dalla data di scadenza del termine del contratto stipulato con G.O. per il periodo dal 7.5. al 30.6.2003 per ragioni di carattere sostitutivo, termine di cui ha confermato l’illegittimità già ritenuta dal giudice di prime cure.

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste spa affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.; è rimasto intimato il G..

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi hanno riguardato: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,1175 e 1375,2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la corte avrebbe ritenuto erroneamente che il semplice decorso del tempo non fosse sufficiente per ritenere una condotta concludente diretta a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, mente l’inerzia del lavoratore protrattasi nel tempo aveva valenza probatoria della rinuncia concretando un in equivoco comportamento; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte di merito tenuto in debito conto il materiale probatorio ed in particolare dei documento prodotti dalla società relativi ai modelli di registrazione delle presenze/assenze dell’ufficio di postale di applicazione del G. e dell’ufficio postale presso cui era stato distaccato il lavoratore sostituito dal G., C. il quale a sua volta era stato distaccato per sostituire dipendenti assenti per ferie e malattie; 3) la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto in dispositivo interessi e rivalutazione sull’indennità risarcitoria riconosciuta in motivazione, senza nulla statuire in ordine alla misura ed alla ricorrenza degli accessori di legge; 4) la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 183 citata, art. 32 e dell’art. 429 c.p.c., comma 3, per avere la corte erroneamente disposto che la rivalutazione monetaria e gli interessi andassero considerati decorrenti dalla data di scadenza del termine originariamente apposto al contratto e non dalla data di emanazione della sentenza di primo grado dichiarativa della nullità del termine come previsto dall’art. 32 citato.

Che il primo ed il terzo motivo sono infondati. Quanto al primo motivo come statuito da questa corte in altre decisioni (cfr. Cass. n. 1841/2016, Cass. n. 2732/16) l’accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa (cfr. Cass. SU n. 21691/2016) e quindi è demandata all’accertamento in fatto. Ciò comporta che ove i giudici di merito abbiano valutato il comportamento delle parti escludendo un comportamento omissivo per il breve tempo trascorso e l’assenza elementi convergenti, tale giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo in base alle regole dettate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la formulazione vigente ratione temporis.

Che tale orientamento ha espresso la cassazione con la sentenza n. 29781/2017 che, sulla scia della decisione delle SU prima citata, a cui questo collegio ritiene di dare continuità, ha rilevato come non è conferito alla Cassazione di riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda processuale solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza diversa da quella utilizzata, quando questa non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita”.

Che deve dichiararsi l’inammissibilità del secondo motivo. Perchè si configuri una violazione dell’art. 115 c.p.c., il giudice di merito deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio. Non c’è violazione dell’art. 115 c.p.c., nel solo fatto che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita da quanto statuisce l’art. 116 c.p.c., in punto di “valutazione delle prove”.

Che nel caso in esame la corte non ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione le prove testimoniali esperite in primo grado e neanche la documentazione prodotta dalla società, per essere tali mezzi istruttori inidonei a provare che il distacco del C. fosse avvenuto per ragioni sostitutive; la censura della ricorrente si risolve pertanto in un’inammissibile richiesta di riesame del merito, precluso in questa sede.

Che non può trovare accoglimento il terzo motivo, atteso che nessuna contraddizione può ritenersi sussistere tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza, in termini di omessa motivazione circa l’obbligo di pagamento degli accessori di legge previsti dall’art. 420 c.p.c., comma 3. La statuizione di condanna al pagamento degli accessori trova la sua fonte diretta nella stessa norma di legge processuale. Ed infatti la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro e gli interessi costituiscono, per effetto dell’art. 429 c.p.c., coefficienti per la integrale quantificazione del credito; ne consegue che non deve ad essi fare ricorso il giudice che, in accoglimento della domanda del lavoratore, pronunzi una condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle spettanze dovute (Così Cass. n. 7465/2003).

Che va accolto il quarto motivo di ricorso. L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha previsto che “la disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Che trattandosi quindi di indennità forfettaria ed onnicomprensiva su di essa spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali solo dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (così Cass. 11.02.14 n. 3027; cass. 17/02/2016 n. 3062).

Che la sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui ha condannato la società Poste Italiane spa al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro invece che dalla sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità del termine, non si è adeguata ai predetti principi e pertanto deve essere cassata limitatamente al capo investito dal terzo motivo del ricorso principale, rigettati il primo ed il terzo motivo e dichiarato inammissibile il secondo.

Che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può procedersi a pronuncia di merito dichiarando che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono dovuti dalla società datrice di lavoro a decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado, per il resto confermandosi le statuizioni della sentenza di appello, anche in ordine alla compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza. La soccombenza solo parziale del G. giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo, accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e decidendo nel merito dichiara dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge sull’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, a far tempo dalla data della sentenza di primo grado. Conferma nel resto la sentenza di appello. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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