Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29925 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21289-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA N. 250, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA

MORANI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELE MANFREDDA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI FINALE LIGURE GRADINATA DELLE ROSE 8;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.G. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117,840 e 1102 c.c.) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 53/2018 del 17 gennaio 2018, che pur parzialmente accogliendo il gravame, ha comunque confermato la condanna della ricorrente al ripristino del suolo e del livello originario della pavimentazione della cantina, la cui altezza era stata ampliata mediante scavo.

Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Condominio Gradinate delle Rose 8-10 di Finale Ligure.

L’unico motivo di ricorso, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117,840 e 1102 c.c., assume che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto lo scavo operato dalla condomina Formaggio un’attività lesiva della proprietà condominiale, senza aver accertato che venisse così precluso l’uso comune del sottosuolo, oppure che fosse così alterata la funzione di sostegno del fabbricato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria in data 2 luglio 2019, senza perciò rispettare il termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

La Corte d’Appello di Genova ha affermato che lo scavo realizzato da F.G. nel suolo sottostante alla cantina di sua proprietà, abbassando il livello del pavimento di circa sessanta centimetri, fosse illegittimo, trattandosi di parte comune assoggettata a vantaggio di un singolo.

In tal modo, la Corte d’Appello si è uniformata al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

L’art. 1117 c.c., ricomprende fra le parti comuni del condominio “il suolo su cui sorge l’edificio”. Oggetto di proprietà comune, agli effetti dell’art. 1117 c.c., è, quindi, non solo la superficie a livello del piano di campagna, bensì tutta quella porzione del terreno su cui viene a poggiare l’intero fabbricato e dunque immediatamente pure la parte sottostante di esso. Il termine “suolo”, adoperato dall’art. 1117 cit., assume, invero, un significato diverso e più ampio di quello supposto dall’art. 840 c.c., dove esso indica soltanto la superficie esposta all’aria. Piuttosto, l’art. 1117 c.c., letto sistematicamente con l’art. 840 del codice cit., implica che il sottosuolo, costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiaria che è alla base dell’edificio (seppure non menzionato espressamente dall’elencazione esemplificativa fatta dalla prima di tali disposizioni), va considerato di proprietà condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini. Pertanto, nessun condomino può, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, procedere all’escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva, verrebbe a ledere il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell’edificio, privandoli dell’uso e del godimento ad essa pertinenti (Cass. 30 marzo 2016, n. 6154; Cass. 13 luglio 2011, n. 15383; Cass. 2 marzo 2010, n. 4965; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22835; Cass. 27 luglio 2006, n. 17141; Cass. 9 marzo 2006, n. 5085; Cass. 28 aprile 2004, n. 8119; Cass. 18 marzo 1996, n. 2295; Cass. 23 dicembre 1994, n. 11138; Cass. 11 novembre 1986, n. 6587). La condotta del condomino che, senza il consenso degli altri partecipanti, proceda a scavi in profondità del sottosuolo, acquisendone la proprietà, finisce, in pratica, con l’attrarre la cosa comune nell’ambito della disponibilità esclusiva di quello.

La Corte d’Appello di Genova ha valutato l’illegittimità dello scavo eseguito dalla Formaggio non con riferimento ad una ipotizzata alterazione della destinazione del bene (sicchè non ha rilievo invocare la verifica sotto il punto di vista della funzione di sostegno alla stabilità dell’edificio, o dell’idoneità dell’intervento a pregiudicare l’interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune, su cui si veda, ad esempio, Cass. 22 settembre 2014, n. 19915), quanto alla stregua della consistenza in sè dello scavo (55-60 centimetri di abbassamento del livello del pavimento). Ciò ha dato luogo, stando al giudizio di fatto sul punto formulato dai giudici del merito – che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, ad un’appropriazione di una porzione rilevante del sottosuolo, che ha comportato una modifica significativa del bene condominiale, in rapporto alla sua estensione e alla destinazione della modifica stessa, e che perciò non si può spiegare soltanto come modalità di uso più intenso della cosa comune da parte del condomino, in prospettiva di migliore godimento della unità immobiliare di proprietà esclusiva.

Il ricorso va quindi rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dAlla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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