Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29924 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12915/2014 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE RAGNINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO CERQUETTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8515/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2013 R.G.N. 10570/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 9356/2010 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da P.M. nei confronti di Poste Italiane spa per l’accertamento della illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dall’23.7 al 22.9 2007, nonchè dal 5.11.2007 al 22.9.2008, il primo contratto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, ed il secondo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. citato, per ragioni di carattere organizzativo per carenza di personale di sportelleria.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del n. 8515/2013 ha rigettato l’appello del la lavoratrice.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la P. tre motivi.

Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi hanno riguardato:1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis e del punto 8 n. 3 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la ricorrente censura l’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, adottata nella sentenza gravata, secondo cui la norma aveva introdotto una ipotesi di contratto a termine autonoma ed alternativa rispetto a quella generale di cui all’art. 1 dello testo normativo e sostiene che non vi sarebbero le ragioni per una previsione distinta rispetto ala fattispecie di cui all’art. 1 del D.Lgs., atteso che il servizio postale universale, a suo tempo indicato come motivo di azione di sostegno anche dalla normativa comunitaria, aveva perso tale connotato essendo Poste italiane spa un’impresa operante anche in diverso settore merceologico senza carattere di servizio pubblico; 2) la violazione dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato assolvimento dell’onere di deduzione e prova in ordine al rispetto della clausola di contingentamento: era onere della datrice di lavoro dimostrare il rispetto delle condizioni legittimanti la conclusione del a termine, con riferimento sia al rispetto del limite del 15% di lavoratori assunti a termine, sia al rispetto dell’eseguita valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994; 3) la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: con riferimento al secondo contratto la corte territoriale avrebbe messo di esaminare il motivo di appello relativo all’errata affermazione, da parte del giudice di prime cure, di mancanza di contestazione da parte della lavoratrice in ordine a deduzioni circa l’illegittimità anche di tale secondo contratto.

Il primo ed il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente perchè connessi, non meritano accoglimento.

Questa corte, con orientamento oramai consolidato, ha risolto la questione di diritto posta con il primo motivo, atteso che con la sentenza n. 31/05/2016 n. 11374 le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va data continuità: “Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo D.Lgs.”.

Inoltre la questione di compatibilità della normativa nazionale con la clausola di non regresso di cui all’art. 8 della direttiva 1999/70, posta sempre con il primo motivo, è stata dichiarata infondata dalla Corte di Giustizia (ordinanza sez. 6, 11/11/2010, n. 20, Vino c/o Poste), che ha valorizzato l’assunto secondo cui l’adozione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,comma 1 bis, perseguiva uno scopo distinto da quello dell’attuazione, nell’ordinamento nazionale, dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, essendo finalizzata, piuttosto, a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l’attuazione della direttiva 1997/67/CE in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del servizio.

Peraltro nella stessa ordinanza il giudice Europeo ha chiarito che la clausola 5 dell’accordo quadro, la quale riguarda la prevenzione contro l’uso abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, verte unicamente sul rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione e non si applica pertanto alla conclusione di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato.

Quanto poi al rispetto della clausola di contingentamento in relazione al primo contratto a termine, deve rilevarsi che la corte d’appello non ha attuato alcuna inversione dell’onere probatorio, ma ha correttamente osservato che la società datrice di lavoro aveva prodotto, per il raffronto, dei prospetti contenenti i dati relativi al numero delle assunzioni a termine effettuate nell’anno di riferimento ed al relativo numero dei contratti dei lavoratori cd stabili, precisando che tali dati non erano stati oggetto di alcuna contestazione da parte della odierna ricorrente, solo essendosi essa limitata a censure relative al valore probatorio di tali documenti. La motivazione va pertanto esente da censure, atteso che la corte di merito non ha desunto la prova dai “documenti” allegati dalla spa Poste Italiane, ma proprio dalla mancata espressa contestazione di tali dati da parte della ricorrente, secondo il consolidato orientamento di questa corte di legittimità in ordine principio di non contestazione dei fatti o dati specifici che può essere invocato, al fine di riconoscere come non controverso un fatto costitutivo non dedotto in funzione meramente probatoria (cfr Cass. n. 761/2002).

Deve essere dichiarata infine l’inammissibilità del terzo motivo per difetto di autosufficienza. Questa Corte ha affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata o, come nel caso specifico, venga ritenuta inammissibile perchè nuova, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. tra le tante Cass. n. 8206/2016).

Nel caso in esame il ricorrente ha riportato poche righe del solo atto di appello ed ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere la parte rilevante del ricorso di primo grado e dell’atto di appello in cui sarebbero contenute le deduzioni in ordine alla genericità della causale del secondo contatto, dirette ad inficiare la statuizione della Corte di merito, di guisa che la doglianza non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità in ragione della novità della questione dedotta in lite.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese del presente grado liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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