Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29923 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/28/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 22.11.06, depositata il 20/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Gualtieri che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per la contro ricorrente l’Avvocato A. Maddalo che si riporta

agli scritti;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Con sentenza n. 216/28/06, depositata il 20.12.06, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da G.G. avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRPEF indebitamente trattenuta – a suo dire sull’indennità di natura assicurativa corrisposta nell’anno 2000.

2. La CTR riteneva, infatti, che – non avendo il G. dimostrato che la somma versatagli a titolo di TFR gli fosse stata corrisposta in dipendenza di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione – l’aliquota del 35,62%, applicata dall’ENEL quale sostituto di imposta, a titolo di tassazione separata D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex artt. 16 e 17 (testo all’epoca vigente), fosse del tutto corretta, trattandosi di emolumenti fondati sul rapporto di lavoro ed atti a costituire una pensione integrativa.

3. Avverso la sentenza n. 216/28/06 ha proposto ricorso per cassazione il G. articolando due motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, il G. deduce la violazione del principio di non contestazione e del giusto processo ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. Assume, invero, il ricorrente che i fatti relativi alla sussistenza, nel caso di specie, di una polizza assicurativa vita e infortuni, di cui all’art. 12 del C.C.N.L. 16.5.85 e dell’accordo ENEL – Fndai del 16.4.1986, sarebbero del tutto incontroversi tra le parti, per non essere stata mai contestati dall’Ufficio. L’agenzia delle Entrate, infatti, non si sarebbe costituita nè nel primo, nè nel secondo grado del processo, e neppure avrebbe mai prodotto controdeduzioni o presenziato alle relative udienze.

1.2. Il motivo è del tutto infondato e va disatteso.

1.2.1. Va osservato, infatti, che -secondo l’insegnamento costante di questa Corte – l’esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, giacchè la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, dal momento che un onere in tal senso non è desumibile dal sistema processuale (cfr., ex plurimis, Cass. 14623/09, 10182/07).

1.2.2. Sicchè, non essendosi – per affermazione dello stesso ricorrente – l’amministrazione finanziaria costituita nei gradi di merito del giudizio, non può ritenersi che la medesima abbia inteso non contestare le deduzioni, anche in fatto, del contribuente.

Di conseguenza, deve altresì escludersi che il giudice di secondo grado abbia posto in essere – come asserito dal G. – una violazione del principio di non contestazione, non essendo detto principio, per le ragioni suesposte, applicabile al caso di specie.

2. Con il secondo motivo di ricorso, G.G. deduce, poi, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. La CTR, invero, non avrebbe adeguatamente valutato ed analizzato i fatti costituenti oggetto del ricorso proposto dal contribuente nel primo grado del giudizio, ed avrebbe, inoltre, errato nell'”individuare fra le molte diverse leggi in materia (alcune addirittura retroattive) quella attinente al caso di cui trattasi”.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Deve, invero, rilevarsi al riguardo che la censura in esame, per un verso, sollecita una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, onde pervenire ad un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello operato da detto giudice, e più conforme alle aspettative del ricorrente; il che è palesemente inammissibile nel presente giudizio di legittimità (Cass. 7972/07, 828/07).

Per altro verso, il G. si duole dell’errore compiuto dalla CTR nell’individuare la normativa regolatrice del caso di specie, tra le diverse leggi in materia, e da cui sarebbe derivata – a suo dire – l’erroneità della tassazione della somma percepita a titolo di TFR. Ma è di tutta evidenza che tale censura, traducendosi nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta secondo le norme del diritto, si sarebbe dovuta operare, da parte del ricorrente, sub specie del vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, e non come vizio di motivazione in relazione art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto non può che essere rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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