Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29923 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29923 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 18159-2016 proposto da:
FONTANA ENNIO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
VILLA GRAZIOLI n.15, presso lo studio dell’avvocato
BENEDETTO) GARGANI, rappresentato e difeso dall’avvocato
AMBROGIO MORICONI;

– ricorrente contro
CARLSBERG ITALIA S.P.A. C.F.00100670603, in persona
dell’i\mministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
ttivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA
n.15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati
CESARE POZZOLI, ANGELO) CI-DELLO;

Data pubblicazione: 13/12/2017

- controricorrente avverso la sentenza n. 1440/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che, la Carlsberg Italia s.p.a. otteneva decreto ingiuntivo nei
confronti di Ennio Fontana con il quale veniva ingiunto a quest’ultimo
di restituire l’autovettura tg CX727YG ( di proprietà della società di
leasing ALD, locata dalla Carlsberg per concederla al Fontana, già suo
dipendente) nonché al pagamento degli importi indicati
nell’ingiunzione a titolo di canoni di locazione di detta auto nonché
per spese di riparazione della medesima;
che, l’opposizione proposta dal Fontana avverso il menzionato
decreto ingiuntivo Veniva rigettata dal Tribunale di Frosinone,
decisione questa confermata, con sentenza del 10 marzo 2016, dalla
Corte di Appello di Roma;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Fontana
affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Carlsberg
Italia s.p.a.;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la società ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in
cui si insiste per il rigetto del ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

Ric. 2016 n. 18159 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

FERNANDES.

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa

applicazione dell’art. 1363 cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo
comma n.3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte di appello,
nell’interpretare l’accordo stipulato dalle parti innanzi alla Direzione
Provinciale del Lavoro di Frosinone in data 11 luglio 2008, a fronte di

quale fosse stata la cornune intenzione delle parti senza limitarsi ad
applicare il mero criterio letterale con riferimento alla singola clausola
ma avendo riguardo al loro insieme alfine di chiarirne il significato; ed
infatti, la pattuizione secondo la quale ” La società si impegna inoltre a
far cedere dal locatore al sig. Fontana l’autovettura ….tg CX727YG
negli stretti tempi necessari alla vendita.” era stata interpretata
erroneamente nel senso che la Carlsberg si era impegnata solo a far
cedere dal locatore al Fontana detta autovettura, limitandosi, quindi, a
mettere in contatto il dipendente e la società di leasing; si evidenziava,
invece, che detta clausola andava letta tenendo conto del complessivo
accordo in cui andava ad inserirsi ed in virtù del quale il Fontana
rinunciava alla facoltà di impugnare il licenziamento intimatogli a
fronte del pagamento da parte della società della somma di euro
52.500,00 ed all’impegno di quest’ultima ad acquistare la predetta
autovettura dal locatore per poi cederla a titolo gratuito al Fontana;
che il motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto in esso
affermato, la Corte di appello ha proceduto ad una interpretazione
letterale alla luce dell’intero contesto contrattuale (Cass. n. 9380 del
10/05/2016 Cass. n. 25840 del 09/12/2014, per tutte) evidenziando
che in nessuna altra parte dell’accordo vi era un riferimento ad una
cessione dell’autovettura a titolo gratuito da parte della società al
Fontana sottolineando, altresì, come nella stessa opposizione a
decreto ingiuntivo il predetto avesse riconosciuto che la cessione del
Ric. 2016 n. 18159 sez. ML – ud. 09-11-2017
-3-

una previsione contrattuale non chiara avrebbe dovuto indagare su

veicolo non era a titolo gratuito, così riaffermando la effettiva volontà
delle parti trasfusa nell’accordo sottoscritto;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in curo 200,00 per esborsi, euro 3.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15%.
\i sensi dell’art. 13, co. I cater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA