Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29922 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

OLIVETTI I – JET SPA (OMISSIS) (già Olivetti Techcenter spa –

già Balteadisk) in persona del Presidente, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato NINNI GUIDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ALESSANDRO

CLAUDIO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14105/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 23.3.2010, depositata l’11/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Guido Ninni che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e finanze chiedono la revocazione della sentenza n. 14105/2010 di questa Corte, in quanto asseritamente caratterizzata da errori di fatto.

L’istanza di revocazione appare tuttavia inammissibile.

2. – La sentenza impugnata per revocazione si è pronunciata sulla questione della legittimità o meno dell’ingiunzione di pagamento emanata ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82 e notificata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 374 del 1990, di diritti doganali non riscossi, per indebito riconoscimento di trattamento preferenziale daziario per merci importate da paesi extracomunitari, stante (in particolare) la mancata applicazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 cit.

Ha risolto la questione in termini di diritto ritenendo essenziale il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa del procedimento di revisione introdotto dal mentovato art. 11.

3. – I tre motivi di revocazione contestano come errore di fatto la presunta “errata percezione” di orientamenti giurisprudenziali contrari (primo motivo), con particolare riferimento al contenuto della (pur considerata nella sentenza revocanda) Cass. n. 19195/2006 (secondo motivo), tenuto conto di quanto al riguardo riportato negli atti defensionali dell’amministrazione (terzo motivo).

Essenzialmente basandosi – però – sull’assunto del travisamento dell’indirizzo giurisprudenziale evocato, appare di tutta evidenza che i motivi nulla hanno da spartire con l’istituto della revocazione per errore di fatto; stante che questo, per costante giurisprudenza, deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto la Corte a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) alla stregua degli atti (interni) e dei documenti di causa, semprechè il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non sussiste pertanto il suddetto errore di fatto nell’ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di norme (ove anche indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali) integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione).

4. – In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità.”;

– che la Corte condivide il contenuto della relazione;

– che, attesa la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso,- compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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